Art. 2156 c.c. Vendita dei prodotti

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. La vendita dei prodotti, che in conformità degli usi non si dividono in natura, è fatta dal concedente previo accordo col mezzadro e, in mancanza, sulla base del prezzo di mercato.

2. La divisione si effettua sul ricavato della vendita, dedotte le spese.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.