Art. 2156 c.c. Vendita dei prodotti
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. La vendita dei prodotti, che in conformità degli usi non si dividono in natura, è fatta dal concedente previo accordo col mezzadro e, in mancanza, sulla base del prezzo di mercato.
2. La divisione si effettua sul ricavato della vendita, dedotte le spese.