Art. 2147 c.c. Obblighi del mezzadro

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Il mezzadro è obbligato a prestare, secondo le direttive del concedente e le necessità della coltivazione, il lavoro proprio e quello della famiglia colonica.

2. È a carico del mezzadro, salvo diverse disposizioni delle norme corporative, della convenzione o degli usi, la spesa della mano d’opera eventualmente necessaria per la normale coltivazione del podere.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.