Art. 2146 c.c. Conferimento delle scorte
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Le scorte vive e morte sono conferite dal concedente e dal mezzadro in parti uguali, salvo diversa disposizione delle norme corporative, della convenzione o degli usi.
2. Le scorte conferite divengono comuni in proporzione dei rispettivi conferimenti.