Art. 2146 c.c. Conferimento delle scorte

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Le scorte vive e morte sono conferite dal concedente e dal mezzadro in parti uguali, salvo diversa disposizione delle norme corporative, della convenzione o degli usi.

2. Le scorte conferite divengono comuni in proporzione dei rispettivi conferimenti.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.