Art. 2148 c.c. Obblighi di residenza e di custodia

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Il mezzadro ha l’obbligo di risiedere stabilmente nel podere con la famiglia colonica.

2. Egli deve custodire il podere e mantenerlo in normale stato di produttività. Egli deve altresì custodire e conservare le altre cose affidategli dal concedente, con la diligenza del buon padre di famiglia, e non può, senza il consenso del concedente o salvo uso contrario, svolgere attività a suo esclusivo profitto o compiere prestazioni a favore di terzi.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.