Art. 1782 c.c. Deposito irregolare
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Se il deposito ha per oggetto una quantità di danaro o di altre cose fungibili, con facoltà per il depositario di servirsene, questi ne acquista la proprietà ed è tenuto a restituirne altrettante della stessa specie e qualità.
2. In tal caso si osservano, in quanto applicabili, le norme relative al mutuo.