Art. 1772 c.c. Pluralità di depositanti e di depositari
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Se più sono i depositanti di una cosa ed essi non si accordano circa la restituzione, questa deve farsi secondo le modalità stabilite dall’autorità giudiziaria.
2. La stessa norma si applica quando a un solo depositante succedono più eredi, se la cosa non è divisibile.
3. Se più sono i depositari, il depositante ha facoltà di chiedere la restituzione a quello tra essi che detiene la cosa. Questi deve darne pronta notizia agli altri.