Art. 1775 c.c. Restituzione dei frutti

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Il depositario è obbligato a restituire i frutti della cosa che egli abbia percepiti.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.