Art. 1775 c.c. Restituzione dei frutti
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Il depositario è obbligato a restituire i frutti della cosa che egli abbia percepiti.
1. Il depositario è obbligato a restituire i frutti della cosa che egli abbia percepiti.
Testo in vigore dal 19 aprile 1942
Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.
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