Art. 1766 c.c. Nozione

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Il deposito è il contratto col quale una parte riceve dall’altra una cosa mobile con l’obbligo di custodirla e di restituirla in natura.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 1766 c.c. apre il capo XII del titolo III del libro quarto, dedicato al deposito, e ne fornisce la nozione: il deposito è il contratto con cui una parte (depositario) riceve dall’altra (depositante) una cosa mobile con l’obbligo di custodirla e di restituirla in natura. La funzione tipica del contratto è la custodia, cioè la conservazione della cosa altrui al riparo da perdite, danni e sottrazioni; la restituzione ne costituisce il naturale epilogo. Secondo una formula ricorrente in giurisprudenza, il depositario non custodisce per restituire, ma deve restituire perché ha assunto l’obbligo di custodire.

Il testo è quello originario del 1942 e non ha subito modifiche. La disciplina generale (artt. 1766-1782 c.c.) è affiancata da figure speciali: il deposito in albergo (artt. 1783-1786 c.c.), il deposito nei magazzini generali (artt. 1787-1797 c.c.) e il sequestro convenzionale (artt. 1798-1802 c.c.). L’obbligazione di custodia, peraltro, non è esclusiva del deposito: essa compare, come prestazione accessoria, in numerosi contratti (opera, trasporto, mandato), ai quali la giurisprudenza estende in larga misura le regole del deposito.

Contenuto della disposizione

Dalla definizione si ricavano gli elementi essenziali del tipo:

  • realità: il contratto si perfeziona con la consegna della cosa, non con il solo accordo. La consegna può essere anche simbolica o presunta (ficta traditio), ad esempio mediante consegna delle chiavi di un veicolo o quando il depositario si trovi a trattenere una cosa che l’avente diritto non ritira;
  • oggetto: la norma parla di cosa mobile; il deposito di immobili, pur non previsto, è ammesso dalla prassi come contratto atipico con prevalente funzione di custodia. La cosa può appartenere anche a un terzo: legittimato a chiederne la restituzione è il depositante, senza che il depositario possa pretendere la prova della proprietà;
  • obbligo di custodia: è la prestazione caratterizzante, da eseguire con la diligenza indicata dall’art. 1768 c.c.;
  • restituzione in natura: va restituita la stessa cosa ricevuta. Se oggetto del deposito sono denaro o cose fungibili con facoltà del depositario di servirsene, si ha deposito irregolare (art. 1782 c.c.), cui si applicano in quanto compatibili le norme sul mutuo.

Il deposito si presume gratuito, salvo che la qualità professionale del depositario o altre circostanze facciano desumere una diversa volontà (art. 1767 c.c.): il garagista, l’autoriparatore o il cantiere nautico custodiscono di regola a titolo oneroso, anche quando il corrispettivo sia modesto o compreso nel prezzo di altre prestazioni.

Profili applicativi

Il problema pratico più ricorrente è la qualificazione del rapporto: occorre stabilire se una parte abbia assunto un vero obbligo di custodia o abbia soltanto messo a disposizione uno spazio. La distinzione tra deposito e locazione di area (o mero rimessaggio) si gioca sulla comune intenzione delle parti, desunta dalle modalità concrete del servizio: consegna delle chiavi, area chiusa e accessibile ai soli autorizzati, organizzazione dei controlli, entità del corrispettivo. La presenza di recinzioni, sbarre o telecamere non basta di per sé a fondare l’obbligo di custodia, se questo è stato chiaramente escluso prima della conclusione del contratto.

Altrettanto frequente è la figura del contratto misto: l’affidamento di un veicolo all’officina, di un’imbarcazione al cantiere per lavori e rimessaggio, di valori a un istituto di vigilanza combina la causa del deposito con quella dell’opera o del trasporto. In tali casi le regole sulla custodia e sulla responsabilità del depositario si applicano alla componente di custodia. Sul piano probatorio il depositante deve dimostrare la conclusione del contratto, cioè la consegna e l’accettazione della cosa; spetta poi al depositario provare l’esatto adempimento o la causa non imputabile della mancata restituzione.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione civile, sez. III, 27 marzo 2007, n. 7493: il deposito, contratto reale, richiede la consegna, che può realizzarsi anche con una ficta traditio quando il depositario trattenga la cosa per il mancato ritiro da parte dell’avente diritto; ne nascono l’obbligo di custodia e, per il proprietario, l’obbligo di pagare le spese di custodia fino al ritiro.
  • Cassazione civile, sez. III, 12 marzo 2010, n. 6048: la consegna delle chiavi dell’auto al vetturiere dell’albergo perfeziona un deposito ordinario avente ad oggetto il veicolo; il depositante è legittimato a pretendere la restituzione e il risarcimento sostitutivo anche se non proprietario del bene, bastando la detenzione al momento del deposito.
  • Cassazione civile, sez. III, ord. 13 giugno 2024, n. 16589: per concludere il deposito non serve un espresso impegno a custodire, essendo sufficienti la consegna volontaria e l’accettazione con inclusione della cosa nella sfera di controllo del depositario; l’accettazione di un bene in un’area recintata accessibile ai soli autorizzati costituisce di per sé assunzione dell’obbligo di custodia, anche se la cosa appartiene a un terzo.
  • Cassazione civile, Sezioni Unite, 28 giugno 2011, n. 14319: nelle aree di sosta a pagamento istituite dai Comuni ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. f), del codice della strada, il gestore non assume l’obbligo di custodia se l’avviso di parcheggio incustodito è percepibile prima della conclusione del contratto; recinzioni, sbarre o personale attengono all’organizzazione della sosta e non fondano, per affidamento, un obbligo di custodia.
  • Cassazione civile, sez. VI-3, ord. 15 aprile 2021, n. 9883: il parcheggio gratuito presso un supermercato, ad accesso libero e senza regolamentazione degli spazi, integra una locazione d’area e non un deposito; l’obbligo di custodia sussiste solo se emerge una percepibile assunzione di responsabilità del gestore, la cui consegna può peraltro avvenire anche con sistemi automatizzati.
  • Cassazione civile, sez. III, 14 giugno 2016, n. 12141: la sola previsione di un servizio straordinario di vigilanza su un’area non recintata non trasforma in deposito la messa a disposizione di un piazzale per il rimessaggio di autobus; decisive sono la volontà del gestore di ricevere i veicoli in custodia e le caratteristiche fisiche dell’area.
  • Cassazione civile, sez. III, 28 ottobre 2009, n. 22803: il rimessaggio di un natante con impegno di riparazione e custodia è un contratto misto che partecipa del deposito; l’esiguità del corrispettivo non esclude l’onerosità né consente di applicare la disciplina della locazione.

Rapporti con altre norme

L’art. 1767 c.c. presume la gratuità; l’art. 1768 c.c. fissa la diligenza nella custodia; gli artt. 1770 e 1771 c.c. disciplinano rispettivamente l’uso della cosa e la restituzione; l’art. 1780 c.c. regola la perdita non imputabile della detenzione; l’art. 1782 c.c. il deposito irregolare. Il confine con la locazione (art. 1571 c.c.) passa per la presenza dell’obbligo di custodia; quello con il comodato (art. 1803 c.c.) per l’interesse prevalente, che nel deposito è del tradens e nel comodato dell’accipiens. Per il deposito in albergo valgono gli artt. 1783 ss. c.c., con l’esclusione dei veicoli (art. 1785-quinquies c.c.). Il credito del depositario è assistito da privilegio speciale e diritto di ritenzione (art. 2756 c.c.); la responsabilità per l’inadempimento segue la regola generale dell’art. 1218 c.c.