Art. 1766 c.c. Nozione
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Il deposito è il contratto col quale una parte riceve dall’altra una cosa mobile con l’obbligo di custodirla e di restituirla in natura.
1. Il deposito è il contratto col quale una parte riceve dall’altra una cosa mobile con l’obbligo di custodirla e di restituirla in natura.
Testo in vigore dal 19 aprile 1942
Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.
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Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 1766 c.c. apre il capo XII del titolo III del libro quarto, dedicato al deposito, e ne fornisce la nozione: il deposito è il contratto con cui una parte (depositario) riceve dall’altra (depositante) una cosa mobile con l’obbligo di custodirla e di restituirla in natura. La funzione tipica del contratto è la custodia, cioè la conservazione della cosa altrui al riparo da perdite, danni e sottrazioni; la restituzione ne costituisce il naturale epilogo. Secondo una formula ricorrente in giurisprudenza, il depositario non custodisce per restituire, ma deve restituire perché ha assunto l’obbligo di custodire.
Il testo è quello originario del 1942 e non ha subito modifiche. La disciplina generale (artt. 1766-1782 c.c.) è affiancata da figure speciali: il deposito in albergo (artt. 1783-1786 c.c.), il deposito nei magazzini generali (artt. 1787-1797 c.c.) e il sequestro convenzionale (artt. 1798-1802 c.c.). L’obbligazione di custodia, peraltro, non è esclusiva del deposito: essa compare, come prestazione accessoria, in numerosi contratti (opera, trasporto, mandato), ai quali la giurisprudenza estende in larga misura le regole del deposito.
Contenuto della disposizione
Dalla definizione si ricavano gli elementi essenziali del tipo:
Il deposito si presume gratuito, salvo che la qualità professionale del depositario o altre circostanze facciano desumere una diversa volontà (art. 1767 c.c.): il garagista, l’autoriparatore o il cantiere nautico custodiscono di regola a titolo oneroso, anche quando il corrispettivo sia modesto o compreso nel prezzo di altre prestazioni.
Profili applicativi
Il problema pratico più ricorrente è la qualificazione del rapporto: occorre stabilire se una parte abbia assunto un vero obbligo di custodia o abbia soltanto messo a disposizione uno spazio. La distinzione tra deposito e locazione di area (o mero rimessaggio) si gioca sulla comune intenzione delle parti, desunta dalle modalità concrete del servizio: consegna delle chiavi, area chiusa e accessibile ai soli autorizzati, organizzazione dei controlli, entità del corrispettivo. La presenza di recinzioni, sbarre o telecamere non basta di per sé a fondare l’obbligo di custodia, se questo è stato chiaramente escluso prima della conclusione del contratto.
Altrettanto frequente è la figura del contratto misto: l’affidamento di un veicolo all’officina, di un’imbarcazione al cantiere per lavori e rimessaggio, di valori a un istituto di vigilanza combina la causa del deposito con quella dell’opera o del trasporto. In tali casi le regole sulla custodia e sulla responsabilità del depositario si applicano alla componente di custodia. Sul piano probatorio il depositante deve dimostrare la conclusione del contratto, cioè la consegna e l’accettazione della cosa; spetta poi al depositario provare l’esatto adempimento o la causa non imputabile della mancata restituzione.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 1767 c.c. presume la gratuità; l’art. 1768 c.c. fissa la diligenza nella custodia; gli artt. 1770 e 1771 c.c. disciplinano rispettivamente l’uso della cosa e la restituzione; l’art. 1780 c.c. regola la perdita non imputabile della detenzione; l’art. 1782 c.c. il deposito irregolare. Il confine con la locazione (art. 1571 c.c.) passa per la presenza dell’obbligo di custodia; quello con il comodato (art. 1803 c.c.) per l’interesse prevalente, che nel deposito è del tradens e nel comodato dell’accipiens. Per il deposito in albergo valgono gli artt. 1783 ss. c.c., con l’esclusione dei veicoli (art. 1785-quinquies c.c.). Il credito del depositario è assistito da privilegio speciale e diritto di ritenzione (art. 2756 c.c.); la responsabilità per l’inadempimento segue la regola generale dell’art. 1218 c.c.