Art. 1783 c.c. Responsabilità per le cose portate in albergo
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Gli albergatori sono responsabili di ogni deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo.
2. Sono considerate cose portate in albergo:
1) le cose che vi si trovano durante il tempo nel quale il cliente dispone dell’alloggio;
2) le cose di cui l’albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia, fuori dell’albergo, durante il periodo di tempo in cui il cliente dispone dell’alloggio;
3) le cose di cui l’albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia sia nell’albergo, sia fuori dell’albergo, durante un periodo di tempo ragionevole, precedente o successivo a quello in cui il cliente dispone dell’alloggio.
3. La responsabilità di cui al presente articolo è limitata al valore di quanto sia deteriorato, distrutto o sottratto, sino all’equivalente di cento volte il prezzo di locazione dell’alloggio per giornata.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 1783 c.c. apre la sezione dedicata al deposito in albergo e stabilisce la responsabilità dell’albergatore per il deterioramento, la distruzione o la sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo. Si tratta di una responsabilità speciale, che sorge per il solo fatto dell’introduzione delle cose nella struttura e prescinde da qualsiasi consegna: essa trova fondamento nel contratto d’albergo, dal quale deriva l’obbligo accessorio di garantire la sicurezza dei beni del cliente, e risponde all’esigenza di tutelare chi, alloggiando fuori casa, non può portare sempre con sé i propri effetti.
Il testo vigente deriva dalla legge 10 giugno 1978, n. 316, che ha dato esecuzione alla Convenzione di Parigi del 17 dicembre 1972 sulla responsabilità degli albergatori e ha riscritto gli artt. 1783-1786 c.c., introducendo gli artt. 1785-bis, 1785-ter, 1785-quater e 1785-quinquies. Il parametro del limite risarcitorio, già legato al prezzo giornaliero dell’alloggio dalla legge 15 febbraio 1977, n. 35, è oggi fissato in cento volte tale prezzo.
Contenuto della disposizione
Il primo comma pone una responsabilità di tipo oggettivo, o comunque aggravata, per ogni danno o sottrazione delle cose portate in albergo. Il secondo comma definisce che cosa debba intendersi per cose portate in albergo:
Il terzo comma limita la responsabilità al valore di quanto deteriorato, distrutto o sottratto, fino all’equivalente di cento volte il prezzo di locazione dell’alloggio per giornata. Il limite non opera, e la responsabilità diventa illimitata, quando il danno sia dovuto a colpa dell’albergatore, dei suoi familiari o ausiliari, oppure quando si tratti di cose consegnate in custodia o che l’albergatore abbia rifiutato di ricevere in custodia senza giustificato motivo (art. 1785-bis c.c.). L’albergatore è invece esonerato se il danno è dovuto al cliente o a chi lo accompagna, a forza maggiore o alla natura della cosa (art. 1785 c.c.).
Profili applicativi
Il cliente non è obbligato a consegnare in custodia i propri valori: se non lo fa, corre il solo rischio di vedere applicato il limite risarcitorio, salvo provare la colpa della struttura. Nella pratica il contenzioso verte quindi sulla colpa dell’albergatore, che fa saltare il tetto: carenze nella custodia delle chiavi e dei passe-partout, mancata sorveglianza degli accessi, guardaroba o rastrelliere collocati dove il personale non può vederli, servizio cassette di sicurezza con orari troppo ristretti. Quando la colpa non è provata, il giudice liquida il danno entro il massimale secondo prudente apprezzamento, anche in via equitativa se il contenuto dei beni sottratti è difficile da documentare.
Il prezzo giornaliero da assumere come base è quello complessivo dell’alloggio, anche se occupato da più persone, e comprende i servizi pattuiti come inscindibili (ad esempio la pensione completa). La disciplina non si applica ai veicoli, alle cose lasciate negli stessi e agli animali vivi (art. 1785-quinquies c.c.): per l’auto affidata al parcheggiatore dell’hotel valgono le regole del deposito ordinario. Le clausole o gli avvisi che escludono o limitano preventivamente la responsabilità sono nulli (art. 1785-quater c.c.); il cliente deve denunciare il fatto senza ingiustificato ritardo, a pena di decadenza (art. 1785-ter c.c.).
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 1784 c.c. disciplina la responsabilità per le cose consegnate e gli obblighi dell’albergatore di accettarle in custodia; l’art. 1785 c.c. le cause di esonero; l’art. 1785-bis c.c. la responsabilità illimitata per colpa; l’art. 1785-ter c.c. l’onere di denuncia; l’art. 1785-quater c.c. la nullità dei patti di esonero; l’art. 1785-quinquies c.c. l’esclusione di veicoli e animali; l’art. 1786 c.c. estende la disciplina a case di cura, stabilimenti di pubblici spettacoli, stabilimenti balneari, pensioni, trattorie, carrozze letto e simili. Per i veicoli si torna alle regole generali del deposito (artt. 1766 ss. c.c.). La colpa del cliente rileva anche ai sensi dell’art. 1227 c.c.