Art. 1783 c.c. Responsabilità per le cose portate in albergo

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Gli albergatori sono responsabili di ogni deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo.

2. Sono considerate cose portate in albergo:
1) le cose che vi si trovano durante il tempo nel quale il cliente dispone dell’alloggio;
2) le cose di cui l’albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia, fuori dell’albergo, durante il periodo di tempo in cui il cliente dispone dell’alloggio;
3) le cose di cui l’albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia sia nell’albergo, sia fuori dell’albergo, durante un periodo di tempo ragionevole, precedente o successivo a quello in cui il cliente dispone dell’alloggio.

3. La responsabilità di cui al presente articolo è limitata al valore di quanto sia deteriorato, distrutto o sottratto, sino all’equivalente di cento volte il prezzo di locazione dell’alloggio per giornata.

Testo in vigore dal 18 luglio 1978

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 1783 c.c. apre la sezione dedicata al deposito in albergo e stabilisce la responsabilità dell’albergatore per il deterioramento, la distruzione o la sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo. Si tratta di una responsabilità speciale, che sorge per il solo fatto dell’introduzione delle cose nella struttura e prescinde da qualsiasi consegna: essa trova fondamento nel contratto d’albergo, dal quale deriva l’obbligo accessorio di garantire la sicurezza dei beni del cliente, e risponde all’esigenza di tutelare chi, alloggiando fuori casa, non può portare sempre con sé i propri effetti.

Il testo vigente deriva dalla legge 10 giugno 1978, n. 316, che ha dato esecuzione alla Convenzione di Parigi del 17 dicembre 1972 sulla responsabilità degli albergatori e ha riscritto gli artt. 1783-1786 c.c., introducendo gli artt. 1785-bis, 1785-ter, 1785-quater e 1785-quinquies. Il parametro del limite risarcitorio, già legato al prezzo giornaliero dell’alloggio dalla legge 15 febbraio 1977, n. 35, è oggi fissato in cento volte tale prezzo.

Contenuto della disposizione

Il primo comma pone una responsabilità di tipo oggettivo, o comunque aggravata, per ogni danno o sottrazione delle cose portate in albergo. Il secondo comma definisce che cosa debba intendersi per cose portate in albergo:

  • le cose che si trovano nella struttura durante il tempo in cui il cliente dispone dell’alloggio, nella camera come nei locali comuni e nelle pertinenze;
  • le cose di cui l’albergatore, un suo familiare o un suo ausiliario assumono la custodia fuori dell’albergo durante il soggiorno (si pensi ai bagagli prelevati alla stazione);
  • le cose di cui gli stessi soggetti assumono la custodia, dentro o fuori l’albergo, per un periodo ragionevole precedente o successivo al soggiorno, come il deposito bagagli dopo il check-out.

Il terzo comma limita la responsabilità al valore di quanto deteriorato, distrutto o sottratto, fino all’equivalente di cento volte il prezzo di locazione dell’alloggio per giornata. Il limite non opera, e la responsabilità diventa illimitata, quando il danno sia dovuto a colpa dell’albergatore, dei suoi familiari o ausiliari, oppure quando si tratti di cose consegnate in custodia o che l’albergatore abbia rifiutato di ricevere in custodia senza giustificato motivo (art. 1785-bis c.c.). L’albergatore è invece esonerato se il danno è dovuto al cliente o a chi lo accompagna, a forza maggiore o alla natura della cosa (art. 1785 c.c.).

Profili applicativi

Il cliente non è obbligato a consegnare in custodia i propri valori: se non lo fa, corre il solo rischio di vedere applicato il limite risarcitorio, salvo provare la colpa della struttura. Nella pratica il contenzioso verte quindi sulla colpa dell’albergatore, che fa saltare il tetto: carenze nella custodia delle chiavi e dei passe-partout, mancata sorveglianza degli accessi, guardaroba o rastrelliere collocati dove il personale non può vederli, servizio cassette di sicurezza con orari troppo ristretti. Quando la colpa non è provata, il giudice liquida il danno entro il massimale secondo prudente apprezzamento, anche in via equitativa se il contenuto dei beni sottratti è difficile da documentare.

Il prezzo giornaliero da assumere come base è quello complessivo dell’alloggio, anche se occupato da più persone, e comprende i servizi pattuiti come inscindibili (ad esempio la pensione completa). La disciplina non si applica ai veicoli, alle cose lasciate negli stessi e agli animali vivi (art. 1785-quinquies c.c.): per l’auto affidata al parcheggiatore dell’hotel valgono le regole del deposito ordinario. Le clausole o gli avvisi che escludono o limitano preventivamente la responsabilità sono nulli (art. 1785-quater c.c.); il cliente deve denunciare il fatto senza ingiustificato ritardo, a pena di decadenza (art. 1785-ter c.c.).

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione civile, sez. III, ord. 14 febbraio 2024, n. 4132: la responsabilità dell’art. 1783 c.c. copre le cose di uso normale introdotte nella camera, nei locali comuni e nelle pertinenze, indipendentemente da una consegna; è stata confermata la colpa dell’albergatore che aveva collocato una rastrelliera per cappotti in posizione non sorvegliabile dal personale, con conseguente responsabilità per il furto di una pelliccia.
  • Cassazione civile, sez. III, 4 marzo 2014, n. 5030: il cliente non ha l’obbligo di affidare i valori all’albergatore, ma se non lo fa, in assenza di prova della colpa, opera il limite risarcitorio; questo si commisura al prezzo globale giornaliero dell’alloggio e non alla quota riferibile al singolo occupante.
  • Cassazione civile, sez. III, 7 maggio 2009, n. 10493: risponde senza limiti, per colpa, l’albergatore il cui servizio di custodia valori non è disponibile nell’orario di partenza del cliente, se a tale lacuna si sommano carenze nella sorveglianza dei locali e nella custodia delle chiavi delle camere; per liberarsi deve provare che la prevenzione avrebbe richiesto misure di costo sproporzionato.
  • Cassazione civile, sez. III, 5 dicembre 2008, n. 28812: in mancanza di prova della colpa dell’albergatore, la determinazione del danno entro il massimale dell’art. 1783 c.c. è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito.
  • Cassazione civile, sez. III, 8 marzo 1991, n. 2475: il prezzo giornaliero di riferimento è di regola il corrispettivo della camera e dei servizi indispensabili, ma diventa il prezzo globale quando nel corrispettivo pattuito siano compresi servizi ulteriori assunti come condizioni imprescindibili dell’alloggio, come i pasti.
  • Cassazione civile, sez. II, ord. 13 maggio 2025, n. 12840: poiché l’art. 1785-quinquies c.c. esclude i veicoli dalla disciplina speciale, l’albergatore risponde dei danni alle auto dei clienti solo se è concluso un contratto di deposito, che non si ravvisa nella mera messa a disposizione di un parcheggio liberamente accessibile e segnalato come incustodito.

Rapporti con altre norme

L’art. 1784 c.c. disciplina la responsabilità per le cose consegnate e gli obblighi dell’albergatore di accettarle in custodia; l’art. 1785 c.c. le cause di esonero; l’art. 1785-bis c.c. la responsabilità illimitata per colpa; l’art. 1785-ter c.c. l’onere di denuncia; l’art. 1785-quater c.c. la nullità dei patti di esonero; l’art. 1785-quinquies c.c. l’esclusione di veicoli e animali; l’art. 1786 c.c. estende la disciplina a case di cura, stabilimenti di pubblici spettacoli, stabilimenti balneari, pensioni, trattorie, carrozze letto e simili. Per i veicoli si torna alle regole generali del deposito (artt. 1766 ss. c.c.). La colpa del cliente rileva anche ai sensi dell’art. 1227 c.c.