Art. 1774 c.c. Luogo di restituzione e spese relative

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Salvo diversa convenzione, la restituzione della cosa deve farsi nel luogo in cui doveva essere custodita.

2. Le spese per la restituzione sono a carico del depositante.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.