Art. 1770 c.c. Modalità della custodia

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Il depositario non può servirsi della cosa depositata né darla in deposito ad altri, senza il consenso del depositante.

2. Se circostanze urgenti lo richiedono, il depositario può esercitare la custodia in modo diverso da quello convenuto, dandone avviso al depositante appena è possibile.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.