Art. 1779 c.c. Cosa propria del depositario

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Il depositario è liberato da ogni obbligazione, se risulta che la cosa gli appartiene e che il depositante non ha su di essa alcun diritto.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.