1. Il depositario deve usare nella custodia la diligenza del buon padre di famiglia.
2. Se il deposito è gratuito, la responsabilità per colpa è valutata con minor rigore.
Testo in vigore dal 19 aprile 1942
Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 1768 c.c. stabilisce il criterio di diligenza che il depositario deve osservare nell’adempimento della prestazione tipica del contratto, la custodia della cosa ricevuta. La norma richiama il modello generale del buon padre di famiglia, già fissato per tutte le obbligazioni dall’art. 1176 c.c., e lo modula in ragione della gratuità o onerosità del rapporto: se il deposito è gratuito, la responsabilità per colpa è valutata con minor rigore.
La ratio è duplice. Da un lato il depositario, ricevendo la cosa, assume il compito di sottrarla ai rischi di perdita, deterioramento e sottrazione che il depositante intende evitare; dall’altro l’ordinamento tiene conto del fatto che chi custodisce per cortesia, senza compenso, non può essere trattato con la stessa severità del custode professionale retribuito. Il testo è quello originario del 1942.
Contenuto della disposizione
Il primo comma fissa lo standard di condotta: il depositario deve adottare le cautele che una persona mediamente attenta e avveduta impiegherebbe nella conservazione di beni altrui di quella natura e di quel valore. Quando il depositario sia un professionista della custodia (garagista, autorimessa, cantiere, istituto di vigilanza, albergatore), la diligenza va apprezzata anche alla luce dell’art. 1176, secondo comma, c.c., cioè con riguardo alla natura dell’attività esercitata e alle prassi del settore.
La custodia diligente comprende un dovere di protezione: il depositario deve predisporre quanto necessario per prevenire anche eventi esterni, come furti o incendi, che possano determinare la perdita della cosa. Non è più attuale la distinzione, un tempo sostenuta, tra custodia come obbligazione principale e custodia come obbligo accessorio ad altro contratto: in entrambi i casi la diligenza richiesta è quella del buon padre di famiglia.
Il secondo comma introduce una attenuazione per il deposito gratuito: non muta il modello di diligenza, ma il giudice valuta la colpa con minor severità. L’attenuazione riguarda il giudizio sulla colpa e non incide sulla ripartizione dell’onere della prova, che resta regolata dall’art. 1218 c.c.
Profili applicativi
Il punto di maggiore rilievo pratico è il rapporto tra l’art. 1768 e l’art. 1218 c.c. In caso di perdita della cosa per furto o di suo danneggiamento, il depositario non si libera dimostrando di aver usato la diligenza dovuta (ad esempio di aver predisposto un servizio di vigilanza), ma deve provare che l’inadempimento è derivato da una causa a lui non imputabile, cioè da un fatto imprevedibile o inevitabile con lo sforzo esigibile. Il depositante, per parte sua, deve provare soltanto il contratto e il danno; spetta al depositario dimostrare che i danni preesistevano alla consegna o non gli sono addebitabili.
Nella prassi le difese più frequenti del custode (allarme, recinzione, vetri antisfondamento, vigilanza notturna) vengono vagliate in concreto: il giudice valuta se l’evento fosse comunque evitabile con misure ulteriori ragionevolmente esigibili, tenuto conto del valore dei beni, dell’organizzazione dell’impresa e del rischio di zona. L’accertamento è di fatto e, se motivato, sfugge al sindacato di legittimità. Chi si avvale di ausiliari o dipendenti risponde anche dei loro fatti dolosi o colposi (art. 1228 c.c.), sicché in caso di ammanchi lungo la filiera della custodia occorre dimostrare la correttezza dell’intera catena.
Orientamenti giurisprudenziali
Cassazione civile, sez. III, 10 marzo 2009, n. 5736: in caso di furto della cosa depositata, il depositario non si libera provando di aver usato la diligenza dell’art. 1768 c.c., ad esempio un adeguato servizio di vigilanza, ma deve dimostrare, ai sensi dell’art. 1218 c.c., la causa a lui non imputabile; l’accertamento è riservato al giudice di merito.
Cassazione civile, sez. III, 10 settembre 2010, n. 19288: il depositante che lamenta danni alla cosa deve provare solo il contratto e l’entità del danno, mentre grava sul depositario la prova che i danni preesistevano alla consegna o non sono a lui imputabili, quali il caso fortuito o la forza maggiore.
Cassazione civile, sez. VI, ord. 27 gennaio 2017, n. 2211: è superata la distinzione tra custodia principale e accessoria; in ogni caso è richiesta la diligenza del buon padre di famiglia, che impone di predisporre le misure per prevenire fatti esterni come il furto, e il furgone lasciato all’aperto in zona industriale senza alcuna vigilanza integra inadempimento.
Cassazione civile, sez. III, 13 agosto 2015, n. 16783: l’affidamento di un automezzo all’officina è contratto misto unitariamente oneroso; anche nel deposito gratuito il depositario, per liberarsi, deve provare l’imprevedibilità o inevitabilità della perdita o la sua estraneità alla propria condotta, non bastando la prova della diligenza.
Cassazione civile, sez. III, ord. 6 novembre 2024, n. 28565: nel trasporto e custodia valori, il vettore-depositario risponde dell’ammanco se non prova la causa non imputabile; chi si avvale di ausiliari risponde delle loro ingerenze dannose anche se l’autore non è individuato, e deve dimostrare la correttezza dei dipendenti lungo tutta la filiera.
Cassazione civile, sez. III, 12 giugno 1995, n. 6592: non è conforme alla diligenza dovuta, nella custodia di un veicolo, l’omessa adozione di mezzi antincendio idonei a impedirne la distruzione.
Cassazione civile, sez. III, 21 dicembre 1990, n. 12120: il rinvio dell’art. 1768 c.c. alla diligenza del buon padre di famiglia recepisce per intero l’art. 1176 c.c., sicché la diligenza del custode professionale si misura anche sulle prassi della categoria, sul valore dei beni e sull’organizzazione dell’impresa; nella specie non era diligente tenere le chiavi della cassaforte dei gioielli nel bancone del portiere.
Rapporti con altre norme
L’art. 1768 c.c. specifica, per il deposito, la regola generale dell’art. 1176 c.c. e opera in combinazione con l’art. 1218 c.c. sulla responsabilità del debitore. L’art. 1767 c.c. fissa la presunzione di gratuità da cui dipende l’attenuazione del secondo comma; l’art. 1780 c.c. disciplina la perdita non imputabile della detenzione e l’obbligo di denuncia. Criteri analoghi di valutazione attenuata della colpa per prestazioni gratuite si rinvengono nel mandato (art. 1710 c.c.). Per il comodatario, l’art. 1804 c.c. richiama lo stesso modello di diligenza nella custodia della cosa ricevuta in uso. La responsabilità per fatto degli ausiliari è regolata dall’art. 1228 c.c., mentre le clausole di esonero incontrano i limiti dell’art. 1229 c.c. e, nei contratti con il consumatore, dell’art. 33 del codice del consumo.
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Inquadramento e ratio
L’art. 1768 c.c. stabilisce il criterio di diligenza che il depositario deve osservare nell’adempimento della prestazione tipica del contratto, la custodia della cosa ricevuta. La norma richiama il modello generale del buon padre di famiglia, già fissato per tutte le obbligazioni dall’art. 1176 c.c., e lo modula in ragione della gratuità o onerosità del rapporto: se il deposito è gratuito, la responsabilità per colpa è valutata con minor rigore.
La ratio è duplice. Da un lato il depositario, ricevendo la cosa, assume il compito di sottrarla ai rischi di perdita, deterioramento e sottrazione che il depositante intende evitare; dall’altro l’ordinamento tiene conto del fatto che chi custodisce per cortesia, senza compenso, non può essere trattato con la stessa severità del custode professionale retribuito. Il testo è quello originario del 1942.
Contenuto della disposizione
Il primo comma fissa lo standard di condotta: il depositario deve adottare le cautele che una persona mediamente attenta e avveduta impiegherebbe nella conservazione di beni altrui di quella natura e di quel valore. Quando il depositario sia un professionista della custodia (garagista, autorimessa, cantiere, istituto di vigilanza, albergatore), la diligenza va apprezzata anche alla luce dell’art. 1176, secondo comma, c.c., cioè con riguardo alla natura dell’attività esercitata e alle prassi del settore.
La custodia diligente comprende un dovere di protezione: il depositario deve predisporre quanto necessario per prevenire anche eventi esterni, come furti o incendi, che possano determinare la perdita della cosa. Non è più attuale la distinzione, un tempo sostenuta, tra custodia come obbligazione principale e custodia come obbligo accessorio ad altro contratto: in entrambi i casi la diligenza richiesta è quella del buon padre di famiglia.
Il secondo comma introduce una attenuazione per il deposito gratuito: non muta il modello di diligenza, ma il giudice valuta la colpa con minor severità. L’attenuazione riguarda il giudizio sulla colpa e non incide sulla ripartizione dell’onere della prova, che resta regolata dall’art. 1218 c.c.
Profili applicativi
Il punto di maggiore rilievo pratico è il rapporto tra l’art. 1768 e l’art. 1218 c.c. In caso di perdita della cosa per furto o di suo danneggiamento, il depositario non si libera dimostrando di aver usato la diligenza dovuta (ad esempio di aver predisposto un servizio di vigilanza), ma deve provare che l’inadempimento è derivato da una causa a lui non imputabile, cioè da un fatto imprevedibile o inevitabile con lo sforzo esigibile. Il depositante, per parte sua, deve provare soltanto il contratto e il danno; spetta al depositario dimostrare che i danni preesistevano alla consegna o non gli sono addebitabili.
Nella prassi le difese più frequenti del custode (allarme, recinzione, vetri antisfondamento, vigilanza notturna) vengono vagliate in concreto: il giudice valuta se l’evento fosse comunque evitabile con misure ulteriori ragionevolmente esigibili, tenuto conto del valore dei beni, dell’organizzazione dell’impresa e del rischio di zona. L’accertamento è di fatto e, se motivato, sfugge al sindacato di legittimità. Chi si avvale di ausiliari o dipendenti risponde anche dei loro fatti dolosi o colposi (art. 1228 c.c.), sicché in caso di ammanchi lungo la filiera della custodia occorre dimostrare la correttezza dell’intera catena.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 1768 c.c. specifica, per il deposito, la regola generale dell’art. 1176 c.c. e opera in combinazione con l’art. 1218 c.c. sulla responsabilità del debitore. L’art. 1767 c.c. fissa la presunzione di gratuità da cui dipende l’attenuazione del secondo comma; l’art. 1780 c.c. disciplina la perdita non imputabile della detenzione e l’obbligo di denuncia. Criteri analoghi di valutazione attenuata della colpa per prestazioni gratuite si rinvengono nel mandato (art. 1710 c.c.). Per il comodatario, l’art. 1804 c.c. richiama lo stesso modello di diligenza nella custodia della cosa ricevuta in uso. La responsabilità per fatto degli ausiliari è regolata dall’art. 1228 c.c., mentre le clausole di esonero incontrano i limiti dell’art. 1229 c.c. e, nei contratti con il consumatore, dell’art. 33 del codice del consumo.