Art. 1780 c.c. Perdita non imputabile della detenzione della cosa

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Se la detenzione della cosa è tolta al depositario in conseguenza di un fatto a lui non imputabile, egli è liberato dall’obbligazione di restituire la cosa, ma deve, sotto pena di risarcimento del danno, denunziare immediatamente al depositante il fatto per cui ha perduto la detenzione.

2. Il depositante ha diritto di ricevere ciò che, in conseguenza del fatto stesso, il depositario abbia conseguito, e subentra nei diritti spettanti a quest’ultimo.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 1780 c.c. regola l’ipotesi in cui il depositario perda la detenzione della cosa per un fatto a lui non imputabile, come il furto con violenza, la rapina, il sequestro disposto dall’autorità o un evento naturale imprevedibile. La norma applica al deposito il principio generale dell’impossibilità sopravvenuta della prestazione (artt. 1218 e 1256 c.c.), ma lo completa con due regole proprie: l’obbligo di denuncia immediata al depositante e la sostituzione del depositante nei diritti che il depositario abbia acquistato in conseguenza della perdita.

La ratio è di equilibrio. Il depositario incolpevole è liberato dall’obbligo di restituire, ma non può disinteressarsi della sorte della cosa: deve mettere il depositante in condizione di attivarsi per recuperarla e non può trattenere i vantaggi (indennizzi, risarcimenti) che la perdita gli abbia procurato. Il testo è quello originario del 1942.

Contenuto della disposizione

Il primo comma prevede due effetti. Il primo è liberatorio: se la detenzione è tolta al depositario per un fatto non imputabile, egli è sciolto dall’obbligo di restituzione. L’onere di provare la non imputabilità grava sul depositario: si tratta della stessa prova liberatoria dell’art. 1218 c.c., che verte sul fatto che ha causato la perdita e sulla sua inevitabilità con la diligenza esigibile, non sulla generica correttezza della custodia. Il secondo effetto è un obbligo sostitutivo: il depositario deve denunziare immediatamente al depositante il fatto per cui ha perduto la detenzione, sotto pena di risarcimento del danno.

Il secondo comma attribuisce al depositante il diritto di ricevere ciò che il depositario abbia conseguito in conseguenza del fatto (ad esempio l’indennizzo assicurativo o il risarcimento pagato dal terzo autore del danno) e lo fa subentrare nei diritti spettanti al depositario verso terzi. Si tratta di una surrogazione legale che impedisce al depositario di arricchirsi della perdita e consente al depositante di agire direttamente.

Profili applicativi

La norma ha un campo applicativo assai più ampio del deposito in senso stretto. La giurisprudenza la applica integralmente ogni volta che l’obbligo di custodia e riconsegna sia compreso in un contratto diverso, come il contratto d’opera dell’autoriparatore, del gioielliere o dell’orologiaio, il mandato a vendere con consegna della cosa, il trasporto di valori, o in un contratto misto. In tutti questi casi chi ha ricevuto la cosa risponde della mancata restituzione se non prova la causa non imputabile.

Quanto alla prova liberatoria, il furto con destrezza o con scasso di regola non basta, dovendo il custode dimostrare di aver adottato tutte le misure ragionevolmente esigibili; la rapina a mano armata, che rende inutili le cautele per l’impiego diretto della violenza, è invece tipicamente qualificata come fatto non imputabile. L’obbligo di denuncia va adempiuto subito, perché ha funzione protettiva: permette al depositante di sporgere querela, collaborare alle indagini, attivare le proprie coperture assicurative. Il danno da omessa denuncia non coincide automaticamente con il valore della cosa, ma comprende i pregiudizi che ne siano conseguenza immediata e diretta.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione civile, sez. III, 19 luglio 2004, n. 13359: l’art. 1780 c.c. si applica anche quando la custodia sia compresa in un contratto d’opera o misto; la rapina a mano armata nel luogo di custodia è fatto non imputabile, a prescindere dalle cautele adottate; il depositante subentra in ogni diritto spettante al depositario per la perdita, verso il terzo o verso l’assicuratore.
  • Cassazione civile, sez. III, 12 aprile 2006, n. 8629: l’autoriparatore, per liberarsi, deve provare la causa non imputabile e non la sola diligenza; è stata confermata l’esclusione della responsabilità per il furto di un’auto d’epoca in officina dotata di vigilanza notturna e saracinesche, misure ulteriori non essendo esigibili in rapporto alle dimensioni dell’impresa.
  • Cassazione civile, sez. III, 25 novembre 2013, n. 26353: la consegna in via esclusiva delle chiavi e delle combinazioni delle casseforti al trasportatore di valori perfeziona un deposito; la prova liberatoria verte sul fatto che ha causato l’evento e la causa non imputabile si identifica in fatti inevitabili o evitabili solo con costi non esigibili da un debitore diligente.
  • Cassazione civile, sez. III, ord. 19 gennaio 2018, n. 1246: l’omessa denuncia immediata della perdita genera un autonomo obbligo risarcitorio anche quando la restituzione sia divenuta impossibile senza colpa; il danno può coincidere con il valore del bene se il depositante prova che la perdita definitiva è dipesa dalla mancata comunicazione, valutate tutte le circostanze, compresa la possibilità di surrogarsi nei diritti del depositario.
  • Cassazione civile, sez. III, 11 novembre 2003, n. 16950: perduta la detenzione per causa non imputabile, all’obbligo di restituire subentra quello di informare subito il depositante, per consentirgli di attivarsi e rientrare nella disponibilità della cosa; nella specie la roulotte in deposito era stata coinvolta nel sequestro giudiziario del campeggio.
  • Cassazione civile, sez. II, 3 agosto 1991, n. 8541: il danno da omessa o ritardata denuncia comprende solo i pregiudizi che ne sono conseguenza immediata e diretta e coincide con il valore della cosa solo se il depositante dimostra che la perdita è dipesa dall’inosservanza dell’obbligo.

Rapporti con altre norme

L’art. 1780 c.c. specifica per il deposito gli artt. 1218 e 1256 c.c. sull’impossibilità sopravvenuta non imputabile e l’art. 1259 c.c., che in generale attribuisce al creditore i diritti derivanti dal fatto che ha reso impossibile la prestazione. Si coordina con l’art. 1768 c.c. sulla diligenza nella custodia e con l’art. 1177 c.c., che estende l’obbligo di custodia a ogni obbligazione di consegnare una cosa determinata. Il subentro nei diritti verso l’assicuratore si raccorda con la surrogazione dell’assicuratore dell’art. 1916 c.c., spesso invocata quando sia l’assicuratore del depositante ad agire in rivalsa contro il custode. Per le cose portate in albergo valgono le regole speciali degli artt. 1783 ss. c.c.