Art. 1771 c.c. Richiesta di restituzione e obbligo di ritirare la cosa
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Il depositario deve restituire la cosa appena il depositante la richiede, salvo che sia convenuto un termine nell’interesse del depositario.
2. Il depositario può richiedere in qualunque tempo che il depositante riprenda la cosa, salvo che sia convenuto un termine nell’interesse del depositante. Anche se non è stato convenuto un termine, il giudice può concedere al depositante un termine congruo per ricevere la cosa.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 1771 c.c. disciplina il momento in cui il deposito si scioglie e la cosa torna al depositante. La norma regola due posizioni speculari: il diritto del depositante di riavere la cosa e il correlativo obbligo del depositario di restituirla; il diritto del depositario di liberarsi dalla custodia e il correlativo obbligo del depositante di riprendere la cosa.
La disposizione riflette la funzione del contratto. Il deposito è stipulato di regola nell’interesse del depositante, che conserva la piena disponibilità della cosa e può reclamarla in ogni momento; ma la custodia è per il depositario un onere, spesso gratuito, al quale egli non può restare vincolato a tempo indefinito. Il termine eventualmente pattuito assume così rilievo diverso a seconda della parte nel cui interesse è stabilito. Il testo è quello originario del 1942.
Contenuto della disposizione
Il primo comma attribuisce al depositante il diritto di ottenere la restituzione appena la richieda, anche prima della scadenza convenuta. Fa eccezione il termine pattuito nell’interesse del depositario, come può accadere nel deposito oneroso quando il custode abbia organizzato la propria attività in funzione di una durata minima e del relativo compenso: in tal caso il depositante non può pretendere la restituzione anticipata, o deve comunque sopportare le conseguenze economiche del recesso anticipato.
Il secondo comma riconosce al depositario la facoltà di chiedere in qualunque tempo che il depositante riprenda la cosa, salvo che il termine sia stato convenuto nell’interesse del depositante. Anche in mancanza di termine, il giudice può concedere al depositante un termine congruo per il ritiro, tenendo conto della natura e della quantità delle cose depositate e delle difficoltà di trovare una diversa sistemazione.
Dalla norma si ricava un vero obbligo di ritiro a carico del depositante: questi deve riprendere la cosa a propria cura e spese, salvo diverso accordo. L’inadempimento di tale obbligo lo espone al risarcimento dei danni subiti dal depositario e al pagamento delle spese di custodia per il periodo successivo alla richiesta. La gratuità del deposito non esclude l’obbligo, poiché le obbligazioni del depositante sorgono anche nel deposito gratuito.
Profili applicativi
Il contenzioso più frequente riguarda i beni abbandonati presso il custode: veicoli rimossi e non ritirati, imbarcazioni in rimessaggio, merci in magazzino, autovetture lasciate in officina dopo la riparazione. Il depositario che vuole liberarsi deve formulare una richiesta chiara di ritiro; per trasferire sul depositante il rischio della cosa non basta però la scadenza del termine pattuito per il ritiro, ma occorre costituire il creditore in mora nelle forme degli artt. 1206 ss. c.c. (offerta formale, intimazione a ricevere, deposito liberatorio).
Nel deposito oneroso il depositario conserva il diritto al compenso per tutto il tempo in cui la custodia prosegue, anche quando trattiene la cosa in forza del diritto di ritenzione per il credito insoddisfatto. Sul versante del depositante, la richiesta di restituzione segna il momento da cui decorre la prescrizione del diritto alla riconsegna nel deposito senza termine; il rifiuto del depositario, se non giustificato, integra inadempimento. Quando il deposito è effettuato anche nell’interesse di un terzo che vi abbia aderito (art. 1773 c.c.), la restituzione al depositante richiede il consenso del terzo.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
La norma va letta con l’art. 1766 c.c., che individua nella restituzione in natura l’esito del contratto, e con gli artt. 1774-1777 c.c., che regolano luogo, spese e destinatario della restituzione. L’art. 1773 c.c. limita la restituzione al depositante quando il deposito è fatto anche nell’interesse di un terzo. L’art. 1781 c.c. pone a carico del depositante le spese di conservazione e l’indennizzo delle perdite cagionate dal deposito. Per la tutela del depositario non pagato rilevano il privilegio e la ritenzione dell’art. 2756 c.c.; per la liberazione dal rischio in caso di mancato ritiro, gli artt. 1206-1217 c.c. sulla mora del creditore. Il termine nell’interesse dell’una o dell’altra parte si interpreta secondo la regola generale dell’art. 1184 c.c.