Art. 1753 c.c. Agenti di assicurazione

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Le disposizioni di questo capo sono applicabili anche agli agenti di assicurazione, in quanto non siano derogate dalle norme corporative o dagli usi e in quanto siano compatibili con la natura dell’attività assicurativa.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.