Art. 1748 c.c. Diritti dell’agente

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Per tutti gli affari conclusi durante il contratto l’agente ha diritto alla provvigione quando l’operazione è stata conclusa per effetto del suo intervento.

2. La provvigione è dovuta anche per gli affari conclusi dal preponente con terzi che l’agente aveva in precedenza acquisito come clienti per affari dello stesso tipo o appartenenti alla zona o alla categoria o gruppo di clienti riservati all’agente, salvo che sia diversamente pattuito.

3. L’agente ha diritto alla provvigione sugli affari conclusi dopo la data di scioglimento del contratto se la proposta è pervenuta al preponente o all’agente in data antecedente o gli affari sono conclusi entro un termine ragionevole dalla data di scioglimento del contratto e la conclusione è da ricondurre prevalentemente all’attività da lui svolta; in tali casi la provvigione è dovuta solo all’agente precedente, salvo che da specifiche circostanze risulti equo ripartire la provvigione tra gli agenti intervenuti.

4. Salvo che sia diversamente pattuito, la provvigione spetta all’agente dal momento e nella misura in cui il preponente ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione in base al contratto concluso con il terzo. La provvigione spetta all’agente, al più tardi, inderogabilmente dal momento e nella misura in cui il terzo ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione qualora il preponente avesse eseguito la prestazione a suo carico.

5. Se il preponente e il terzo si accordano per non dare, in tutto o in parte, esecuzione al contratto, l’agente ha diritto, per la parte ineseguita, ad una provvigione ridotta nella misura determinata dagli usi o, in mancanza, dal giudice secondo equità.

6. L’agente è tenuto a restituire le provvigioni riscosse solo nella ipotesi e nella misura in cui sia certo che il contratto tra il terzo e il preponente non avrà esecuzione per cause non imputabili al preponente. È nullo ogni patto più sfavorevole all’agente.

7. L’agente non ha diritto al rimborso delle spese di agenzia.

Testo in vigore dal 3 aprile 1999

Note di aggiornamento

Aggiornamento (81)

Il D.Lgs. 10 settembre 1991, n. 303, ha disposto (con l’art. 6, comma 1) che “Le disposizioni del presente decreto si applicano ai contratti già in corso alla data del 1° gennaio 1990, a decorrere dal 1° gennaio 1994”.

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 1748 c.c. disciplina il principale diritto dell’agente: la provvigione, compenso commisurato agli affari conclusi grazie alla sua attività. La provvigione esprime la natura dell’agenzia come collaborazione autonoma a rischio dell’agente, retribuita in base al risultato e non al tempo impiegato.

La norma è stata riscritta in attuazione della direttiva 86/653/CEE, dapprima dal d.lgs. 10 settembre 1991, n. 303 e poi dall’art. 3 del d.lgs. 15 febbraio 1999, n. 65, che le ha dato il testo vigente, comprensivo della provvigione per gli affari con clienti già acquisiti dall’agente. Per i contratti in corso al 1° gennaio 1990, le regole del d.lgs. n. 303 del 1991 si applicano dal 1° gennaio 1994.

Contenuto della disposizione

La norma individua diversi tipi di provvigione:

  • provvigione diretta (primo comma): spetta per gli affari conclusi durante il contratto per effetto dell’intervento dell’agente;
  • provvigione indiretta (secondo comma): spetta, salvo patto contrario, anche per gli affari conclusi dal preponente con clienti che l’agente aveva in precedenza acquisito per affari dello stesso tipo, oppure con clienti appartenenti alla zona o alla categoria riservate all’agente;
  • provvigione sugli affari successivi allo scioglimento (terzo comma): è dovuta se la proposta è pervenuta al preponente o all’agente prima dello scioglimento, oppure se l’affare è concluso entro un termine ragionevole e la conclusione è riconducibile prevalentemente all’attività dell’agente; in tali casi spetta al solo agente precedente, salvo che l’equità imponga una ripartizione con il successore.

Il quarto comma fissa il momento in cui la provvigione spetta: salvo patto diverso, quando e nella misura in cui il preponente ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la propria prestazione; inderogabilmente, al più tardi, quando il terzo ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la sua, sempre che il preponente abbia adempiuto. Il quinto comma riconosce all’agente una provvigione ridotta, determinata dagli usi o dal giudice secondo equità, se preponente e terzo si accordano per non eseguire il contratto. Il sesto comma limita la restituzione delle provvigioni riscosse al caso in cui sia certo che il contratto non avrà esecuzione per cause non imputabili al preponente, e dichiara nullo ogni patto più sfavorevole. L’ultimo comma esclude il rimborso delle spese di agenzia, che restano a carico dell’agente.

Profili applicativi

La provvigione indiretta presuppone che il preponente concluda direttamente singoli affari nella zona riservata: si tratta di condotta lecita, che non viola l’esclusiva e genera un corrispettivo, non un risarcimento. Se invece il preponente opera in modo sistematico nella zona, o vi incarica altri agenti, si esce dall’ambito dell’art. 1748 c.c. e si configura un inadempimento all’obbligo di esclusiva, fonte di responsabilità risarcitoria. La distinzione incide anche sulla prescrizione: le provvigioni ordinarie, liquidate periodicamente, si prescrivono in cinque anni ai sensi dell’art. 2948, n. 4, c.c., mentre la provvigione indiretta per un affare isolato e il risarcimento per violazione sistematica dell’esclusiva sono soggetti alla prescrizione ordinaria decennale.

Il secondo comma è derogabile, come rivela l’inciso “salvo che sia diversamente pattuito”: le parti possono escludere la provvigione indiretta, ad esempio per i clienti cosiddetti direzionali. È però nulla, come condizione meramente potestativa, la clausola che rimette al preponente la scelta discrezionale se pagarla o no; in tal caso il diritto rivive nella misura legale.

Sul piano probatorio grava sull’agente l’onere di allegare e provare specificamente gli affari conclusi e i loro contenuti, anche per le provvigioni indirette; una domanda generica non può essere supplita da una consulenza tecnica esplorativa. Lo strumento per superare l’asimmetria informativa è l’accesso alla contabilità del preponente previsto dall’art. 1749 c.c.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione civile, sez. lavoro, ord. 18 maggio 2026, n. 14823: la conclusione diretta di singoli affari da parte del preponente, tramite propri dipendenti, nella zona riservata è lecita e non viola l’esclusiva se non è continuativa e sistematica; ne deriva il diritto dell’agente alla provvigione indiretta, che ha natura di corrispettivo e non di risarcimento.
  • Cassazione civile, sez. lavoro, ord. 26 maggio 2026, n. 16294: il secondo comma ha carattere dispositivo e può essere derogato, ma è nulla ai sensi dell’art. 1355 c.c. la clausola che riserva al preponente la facoltà discrezionale di corrispondere o no la provvigione indiretta; la nullità non travolge il contratto e fa sorgere il diritto nella misura legale.
  • Cassazione civile, sez. II, ord. 17 luglio 2025, n. 19763: il diritto alla provvigione indiretta nasce da due fattispecie autonome, indicate con la disgiunzione “o”: affari nella zona riservata e affari con clienti già procacciati dall’agente; escludere la prima non esime il giudice dall’esaminare la seconda.
  • Cassazione civile, sez. II, ord. 13 maggio 2024, n. 12949: violazioni ripetute e non episodiche dell’esclusiva esulano dal secondo comma e integrano un inadempimento contrattuale, la cui azione risarcitoria si prescrive in dieci anni e non nel termine quinquennale dell’art. 2948, n. 4, c.c.
  • Cassazione civile, sez. lavoro, ord. 27 dicembre 2025, n. 34286: la provvigione indiretta per un affare isolato concluso dal preponente non si inserisce nella liquidazione periodica delle provvigioni ordinarie ed è soggetta alla prescrizione decennale.
  • Cassazione civile, sez. II, ord. 10 luglio 2024, n. 18946: con la cessazione del rapporto si estingue anche il diritto di esclusiva, sicché per gli affari successivi l’agente ha diritto alla provvigione solo nei limiti del terzo comma, cioè se la conclusione è riconducibile prevalentemente alla sua attività.
  • Cassazione civile, sez. lavoro, ord. 20 gennaio 2026, n. 1236: se il preponente si aggiudica nella zona riservata una gara pubblica durante il rapporto, la provvigione spetta su ciascun ordinativo effettivo dell’ente, anche su quelli successivi allo scioglimento eseguiti entro un termine ragionevole.
  • Cassazione civile, sez. II, ord. 13 maggio 2024, n. 13021: la domanda di provvigioni indirette richiede l’allegazione specifica degli affari conclusi dal preponente nella zona o con i clienti riservati; l’accesso alla documentazione contabile non può avere carattere esplorativo.

Rapporti con altre norme

L’art. 1742 c.c. individua nella retribuzione un elemento del tipo; l’art. 1743 c.c. fonda l’esclusiva su cui poggia la provvigione indiretta; l’art. 1749 c.c. obbliga il preponente all’estratto conto trimestrale e consente all’agente di verificare le provvigioni. L’art. 1751 c.c. assume le provvigioni perdute come parametro dell’indennità di cessazione e le retribuzioni riscosse come base del suo tetto massimo. Per la prescrizione rilevano gli artt. 2946 e 2948, n. 4, c.c. Al procacciatore d’affari si applicano in via analogica le norme sulle provvigioni, ma non quelle che presuppongono la stabilità del rapporto.