Art. 1750 c.c. Durata del contratto o recesso

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Il contratto di agenzia a tempo determinato che continui ad essere eseguito dalle parti successivamente alla scadenza del termine si trasforma in contratto a tempo indeterminato.

2. Se il contratto di agenzia è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto stesso dandone preavviso all’altra entro un termine stabilito.

3. Il termine di preavviso non può comunque essere inferiore ad un mese per il primo anno di durata del contratto, a due mesi per il secondo anno iniziato, a tre mesi per il terzo anno iniziato, a quattro mesi per il quarto anno, a cinque mesi per il quinto anno e a sei mesi per il sesto anno e per tutti gli anni successivi.

4. Le parti possono concordare termini di preavviso di maggiore durata, ma il preponente non può osservare un termine inferiore a quello posto a carico dell’agente.

5. Salvo diverso accordo tra le parti, la scadenza del termine di preavviso deve coincidere con l’ultimo giorno del mese di calendario.

6. (81)

Testo in vigore dal 5 ottobre 1991

Note di aggiornamento

Aggiornamento (81)

Il D.Lgs. 10 settembre 1991, n. 303, ha disposto (con l’art. 6, comma 1) che “Le disposizioni del presente decreto si applicano ai contratti già in corso alla data del 1° gennaio 1990, a decorrere dal 1° gennaio 1994”.

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 1750 c.c. regola la durata del contratto di agenzia e il recesso. La norma tutela l’interesse di ciascuna parte a non subire uno scioglimento improvviso del rapporto: l’agente ha organizzato la propria attività in funzione del mandato e il preponente ha affidato all’agente la presenza commerciale in una zona. Il preavviso consente all’una e all’altra di riorganizzarsi.

Il testo vigente è stato introdotto dal d.lgs. 10 settembre 1991, n. 303, in attuazione degli artt. 14 e 15 della direttiva 86/653/CEE; per i contratti in corso al 1° gennaio 1990 la nuova disciplina si applica dal 1° gennaio 1994. Il legislatore italiano si è avvalso della facoltà, concessa dalla direttiva, di prevedere termini di preavviso crescenti fino a sei mesi.

Contenuto della disposizione

  • Conversione (primo comma): il contratto a tempo determinato che continui a essere eseguito dalle parti dopo la scadenza si trasforma in contratto a tempo indeterminato.
  • Recesso (secondo comma): nel contratto a tempo indeterminato ciascuna parte può recedere dando preavviso all’altra.
  • Durata minima del preavviso (terzo comma): un mese per il primo anno di durata, due per il secondo anno iniziato, tre per il terzo, quattro per il quarto, cinque per il quinto e sei per il sesto e gli anni successivi.
  • Termini più lunghi (quarto comma): le parti possono pattuirli, ma il preponente non può osservare un termine inferiore a quello posto a carico dell’agente.
  • Scadenza (quinto comma): salvo diverso accordo, il preavviso deve scadere l’ultimo giorno di un mese di calendario.

La norma non disciplina espressamente il recesso senza preavviso. La giurisprudenza applica in via analogica l’art. 2119 c.c.: ciascuna parte può recedere con effetto immediato quando ricorre una giusta causa, cioè un fatto che non consente la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto. Chi recede senza preavviso e senza giusta causa deve all’altra parte l’indennità sostitutiva del preavviso.

Profili applicativi

Il primo profilo riguarda la durata. Il preavviso è previsto solo per il contratto a tempo indeterminato. Al contratto a termine con clausola di rinnovo tacito “di anno in anno” non si applica la conversione del primo comma, perché il rapporto prosegue in forza del contratto rinnovato e non dopo la sua scadenza; né la successione di più contratti a termine lo trasforma in rapporto a tempo indeterminato. Il recesso anticipato e ingiustificato dal contratto a termine dà luogo a risarcimento del danno, da allegare e provare, non all’indennità di preavviso.

Il secondo profilo riguarda l’inderogabilità dei termini. Il preavviso minimo legale non può essere ridotto né dalle parti né per rinvio agli accordi economici collettivi. Il recesso con preavviso insufficiente è comunque efficace, ma la parte recedente deve l’indennità sostitutiva per il periodo mancante.

Il terzo profilo riguarda la giusta causa. Il rapporto di agenzia ha un contenuto fiduciario più intenso di quello di lavoro subordinato, in ragione della maggiore autonomia dell’agente; perciò anche un fatto di minore consistenza può giustificare il recesso immediato. Costituiscono giusta causa, ad esempio, il ritardo nel pagamento delle provvigioni e l’omesso versamento dei contributi da parte del preponente, o la percezione consapevole di provvigioni non dovute da parte dell’agente. La valutazione è riservata al giudice di merito. Il recesso dell’agente per propria malattia non gli dà diritto all’indennità sostitutiva, perché l’evento non è riferibile alla sfera del preponente.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione civile, sez. lavoro, ord. 15 giugno 2026, n. 19982: i termini di preavviso fissati dal terzo comma sono inderogabili e non possono essere ridotti per rinvio agli accordi collettivi; il recesso con preavviso insufficiente resta efficace, ma la clausola nulla è sostituita dalla norma imperativa con obbligo di pagare l’indennità sostitutiva.
  • Cassazione civile, sez. II, ord. 6 ottobre 2021, n. 27098: la conversione in rapporto a tempo indeterminato si produce solo se il contratto continua a essere eseguito dopo la scadenza; con la clausola di rinnovo automatico il rapporto prosegue in forza del contratto rinnovato e il preavviso non è dovuto.
  • Cassazione civile, sez. lavoro, ord. 15 giugno 2026, n. 19996: al contratto a termine non si applica l’art. 1750 c.c.; in caso di recesso anticipato ingiustificato dal contratto tacitamente rinnovato, l’agente ha diritto al risarcimento del danno, da provare specificamente, e non all’indennità di preavviso.
  • Cassazione civile, sez. lavoro, ord. 17 giugno 2024, n. 16773: al recesso per giusta causa dall’agenzia si applica l’art. 2119 c.c., ma, data la maggiore intensità del rapporto fiduciario, basta un fatto di minore consistenza rispetto al lavoro subordinato. Il ricorso del preponente è stato dichiarato inammissibile, con conferma della giusta causa dell’agente fondata anche sull’omesso versamento dei contributi.
  • Cassazione civile, sez. lavoro, ord. 13 maggio 2026, n. 14066: l’indennità sostitutiva spetta alla parte che subisce il recesso; l’agente che recede in tronco ha diritto all’indennità solo se il recesso è giustificato da un inadempimento o da un evento riferibile al preponente, non per una propria infermità.
  • Cassazione civile, sez. lavoro, ord. 23 agosto 2024, n. 23057: il preponente che recede per giusta causa non ha diritto all’indennità sostitutiva del preavviso, che nessuna norma gli attribuisce; il suo vantaggio consiste nel non dover rispettare il preavviso e non dover pagare l’indennità di cessazione.
  • Cassazione civile, sez. lavoro, ord. 25 dicembre 2025, n. 34111: escluso il recesso per giusta causa dell’agente in presenza di inadempimenti reciproci che si elidono, l’agente è tenuto a pagare al preponente l’indennità sostitutiva del preavviso.

Rapporti con altre norme

L’art. 1751 c.c. disciplina l’indennità di cessazione, autonoma e cumulabile con quella di preavviso, esclusa in caso di recesso del preponente per inadempimento grave dell’agente. L’art. 2119 c.c., dettato per il lavoro subordinato, è applicato analogicamente al recesso per giusta causa; l’art. 1419, secondo comma, c.c. regola la sostituzione automatica della clausola sul preavviso più breve. Gli accordi economici collettivi possono prevedere termini più favorevoli. Per il mandato ordinario il recesso è invece regolato dagli artt. 1725 e 1727 c.c.