Art. 1750 c.c. Durata del contratto o recesso
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Il contratto di agenzia a tempo determinato che continui ad essere eseguito dalle parti successivamente alla scadenza del termine si trasforma in contratto a tempo indeterminato.
2. Se il contratto di agenzia è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto stesso dandone preavviso all’altra entro un termine stabilito.
3. Il termine di preavviso non può comunque essere inferiore ad un mese per il primo anno di durata del contratto, a due mesi per il secondo anno iniziato, a tre mesi per il terzo anno iniziato, a quattro mesi per il quarto anno, a cinque mesi per il quinto anno e a sei mesi per il sesto anno e per tutti gli anni successivi.
4. Le parti possono concordare termini di preavviso di maggiore durata, ma il preponente non può osservare un termine inferiore a quello posto a carico dell’agente.
5. Salvo diverso accordo tra le parti, la scadenza del termine di preavviso deve coincidere con l’ultimo giorno del mese di calendario.
6. (81)
Note di aggiornamento
Aggiornamento (81)
Il D.Lgs. 10 settembre 1991, n. 303, ha disposto (con l’art. 6, comma 1) che “Le disposizioni del presente decreto si applicano ai contratti già in corso alla data del 1° gennaio 1990, a decorrere dal 1° gennaio 1994”.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 1750 c.c. regola la durata del contratto di agenzia e il recesso. La norma tutela l’interesse di ciascuna parte a non subire uno scioglimento improvviso del rapporto: l’agente ha organizzato la propria attività in funzione del mandato e il preponente ha affidato all’agente la presenza commerciale in una zona. Il preavviso consente all’una e all’altra di riorganizzarsi.
Il testo vigente è stato introdotto dal d.lgs. 10 settembre 1991, n. 303, in attuazione degli artt. 14 e 15 della direttiva 86/653/CEE; per i contratti in corso al 1° gennaio 1990 la nuova disciplina si applica dal 1° gennaio 1994. Il legislatore italiano si è avvalso della facoltà, concessa dalla direttiva, di prevedere termini di preavviso crescenti fino a sei mesi.
Contenuto della disposizione
La norma non disciplina espressamente il recesso senza preavviso. La giurisprudenza applica in via analogica l’art. 2119 c.c.: ciascuna parte può recedere con effetto immediato quando ricorre una giusta causa, cioè un fatto che non consente la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto. Chi recede senza preavviso e senza giusta causa deve all’altra parte l’indennità sostitutiva del preavviso.
Profili applicativi
Il primo profilo riguarda la durata. Il preavviso è previsto solo per il contratto a tempo indeterminato. Al contratto a termine con clausola di rinnovo tacito “di anno in anno” non si applica la conversione del primo comma, perché il rapporto prosegue in forza del contratto rinnovato e non dopo la sua scadenza; né la successione di più contratti a termine lo trasforma in rapporto a tempo indeterminato. Il recesso anticipato e ingiustificato dal contratto a termine dà luogo a risarcimento del danno, da allegare e provare, non all’indennità di preavviso.
Il secondo profilo riguarda l’inderogabilità dei termini. Il preavviso minimo legale non può essere ridotto né dalle parti né per rinvio agli accordi economici collettivi. Il recesso con preavviso insufficiente è comunque efficace, ma la parte recedente deve l’indennità sostitutiva per il periodo mancante.
Il terzo profilo riguarda la giusta causa. Il rapporto di agenzia ha un contenuto fiduciario più intenso di quello di lavoro subordinato, in ragione della maggiore autonomia dell’agente; perciò anche un fatto di minore consistenza può giustificare il recesso immediato. Costituiscono giusta causa, ad esempio, il ritardo nel pagamento delle provvigioni e l’omesso versamento dei contributi da parte del preponente, o la percezione consapevole di provvigioni non dovute da parte dell’agente. La valutazione è riservata al giudice di merito. Il recesso dell’agente per propria malattia non gli dà diritto all’indennità sostitutiva, perché l’evento non è riferibile alla sfera del preponente.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 1751 c.c. disciplina l’indennità di cessazione, autonoma e cumulabile con quella di preavviso, esclusa in caso di recesso del preponente per inadempimento grave dell’agente. L’art. 2119 c.c., dettato per il lavoro subordinato, è applicato analogicamente al recesso per giusta causa; l’art. 1419, secondo comma, c.c. regola la sostituzione automatica della clausola sul preavviso più breve. Gli accordi economici collettivi possono prevedere termini più favorevoli. Per il mandato ordinario il recesso è invece regolato dagli artt. 1725 e 1727 c.c.