Art. 1754 c.c. Mediatore

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. È mediatore colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 1754 c.c. apre il capo XI del titolo III del libro quarto, dedicato alla mediazione (artt. 1754-1765 c.c.), e definisce la figura del mediatore. È mediatore chi mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza.

La definizione ruota attorno a due elementi: l’attività di intermediazione, che consiste nel favorire l’incontro tra soggetti interessati a un medesimo affare, e l’imparzialità del mediatore, che non agisce nell’interesse esclusivo di una parte ma in posizione terza rispetto a entrambe. Da questa terzietà derivano i tratti caratteristici della disciplina: la provvigione è dovuta da ciascuna delle parti (art. 1755 c.c.) e il mediatore deve informarle entrambe delle circostanze rilevanti (art. 1759 c.c.). L’attività professionale è regolata dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39; dopo il d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59, il ruolo dei mediatori è stato soppresso e sostituito dalla segnalazione di inizio attività alla Camera di commercio con iscrizione nel registro delle imprese o nel repertorio economico amministrativo (REA).

Contenuto della disposizione

Gli elementi della fattispecie sono:

  • la messa in relazione delle parti: è sufficiente che il mediatore individui e segnali il possibile contraente o l’affare, purché la sua attività sia causalmente rilevante per la conclusione;
  • l’affare: nozione economica più ampia del singolo contratto, che comprende ogni operazione idonea a generare un rapporto obbligatorio tra le parti;
  • l’assenza di vincoli di collaborazione, dipendenza o rappresentanza con una delle parti, che distingue il mediatore dall’agente, dal mandatario e dal lavoratore dipendente.

La mediazione tipica non richiede necessariamente un incarico: il rapporto può sorgere dal semplice fatto che una parte accetti l’attività del mediatore avvantaggiandosene. Accanto a essa la giurisprudenza riconosce la mediazione atipica o unilaterale, fondata su un contratto con cui una sola parte incarica il mediatore di ricercare un contraente a condizioni prestabilite. Questa figura, pur priva dell’imparzialità in senso stretto, rientra nell’ambito della legge n. 39 del 1989.

Profili applicativi

La questione centrale nella pratica è il rapporto tra mediazione e figure affini, in particolare il procacciamento d’affari. Il procacciatore agisce su incarico di una parte, con la quale ha un rapporto di collaborazione anche non stabile, ed è quindi privo della terzietà del mediatore; si distingue a sua volta dall’agente per l’assenza di stabilità dell’incarico. Per lungo tempo si è ritenuto che il procacciatore non fosse soggetto all’obbligo di iscrizione; le Sezioni Unite del 2017 hanno invece affermato che la mediazione unilaterale rientra nell’art. 2, quarto comma, della legge n. 39 del 1989. Ne derivano tre regole: per gli affari relativi a immobili o aziende l’iscrizione è necessaria anche per l’attività occasionale; per altri beni, in particolare mobili, solo per l’attività professionale o continuativa; in mancanza, ai sensi dell’art. 6 della stessa legge, non spetta alcuna provvigione.

La mancata iscrizione determina la nullità del rapporto per violazione di norma imperativa e obbliga alla restituzione delle somme percepite. Il mediatore che agisce per la provvigione deve provare l’iscrizione, e il giudice ne verifica la sussistenza anche d’ufficio.

La terzietà richiesta dall’art. 1754 c.c. non esclude che il mediatore abbia ricevuto un incarico da una delle parti. Ciò che conta è la riconoscibilità della sua posizione terza nel rapporto con entrambe: il mediatore che sia mandatario o procacciatore del venditore può avere diritto alla provvigione anche dall’acquirente, se questi ha accettato consapevolmente la sua opera. Errore frequente è confondere l’incarico in esclusiva conferito dal venditore con un vincolo di rappresentanza: l’agenzia immobiliare, di regola, non ha il potere di concludere il contratto in nome del cliente.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione civile, Sezioni Unite, 2 agosto 2017, n. 19161: accanto alla mediazione ordinaria è configurabile una mediazione negoziale atipica o unilaterale, fondata sull’incarico di una sola parte, che rientra nell’art. 2, quarto comma, della legge n. 39 del 1989; per immobili e aziende l’iscrizione è richiesta anche per l’attività occasionale, per gli altri beni solo per quella professionale o continuativa, e in difetto non spetta la provvigione.
  • Cassazione civile, sez. II, ord. 27 giugno 2026, n. 22119: alla luce delle Sezioni Unite del 2017 è superato l’orientamento che escludeva il procacciatore dall’obbligo di iscrizione; per gli affari immobiliari la mancata iscrizione preclude la provvigione anche al procacciatore occasionale che agisce nell’interesse di una sola parte e comporta la restituzione delle somme percepite.
  • Cassazione civile, sez. II, 27 ottobre 2023, n. 29818: costituisce mediazione unilaterale l’attività di ricerca, selezione e comunicazione al committente di offerte di vendita di immobili; la mancata iscrizione rende nullo il contratto e il giudice deve verificare anche d’ufficio la sussistenza del requisito.
  • Cassazione civile, sez. III, ord. 20 gennaio 2021, n. 1005: il mediatore può avere diritto alla provvigione verso una parte anche se è stato procacciatore o mandatario dell’altra; decisiva non è l’imparzialità in astratto, ma la riconoscibilità esterna della posizione terza assunta verso entrambe.
  • Cassazione civile, sez. II, ord. 27 luglio 2022, n. 23422: la mediazione tipica non è necessariamente un negozio ma un’attività materiale da cui la legge fa derivare il diritto alla provvigione; basta che la parte abbia accettato l’opera del mediatore avvantaggiandosene, anche quando si tratti di un ente pubblico che agisce secondo il diritto privato.
  • Cassazione civile, sez. III, 25 maggio 2010, n. 12694: il procacciatore si distingue dal mediatore per il rapporto di collaborazione con la parte nel cui interesse agisce, che ne esclude la neutralità; se però compie tutte le attività necessarie alla conclusione dell’affare, con caratteri identici a quelli del mediatore unilaterale, anche per lui è richiesta l’iscrizione.

Rapporti con altre norme

L’art. 1755 c.c. disciplina la provvigione e il nesso causale; l’art. 1756 c.c. il rimborso delle spese; l’art. 1757 c.c. l’incidenza della condizione e dell’invalidità del contratto; l’art. 1758 c.c. la pluralità di mediatori; l’art. 1759 c.c. gli obblighi di informazione e la responsabilità. Gli artt. 1760-1765 c.c. regolano la mediazione in titoli di credito, i libri del mediatore e il mediatore che non rivela il nome del contraente. Il confine con l’agenzia è segnato dall’art. 1742 c.c., con il mandato dall’art. 1703 c.c. La legge n. 39 del 1989, come modificata dal d.lgs. n. 59 del 2010, disciplina i requisiti di accesso all’attività; l’art. 2950 c.c. fissa in un anno la prescrizione del diritto alla provvigione.