Art. 1749 c.c. Obblighi del preponente

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Il preponente, nei rapporti con l’agente, deve agire con lealtà e buona fede. Egli deve mettere a disposizione dell’agente la documentazione necessaria relativa ai beni o servizi trattati e fornire all’agente le informazioni necessarie all’esecuzione del contratto: in particolare avvertire l’agente, entro un termine ragionevole, non appena preveda che il volume delle operazioni commerciali sarà notevolmente inferiore a quello che l’agente avrebbe potuto normalmente attendersi. Il preponente deve inoltre informare l’agente, entro un termine ragionevole, dell’accettazione o del rifiuto e della mancata esecuzione di un affare procuratogli.

2. Il preponente consegna all’agente un estratto conto delle provvigioni dovute al più tardi l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre nel corso del quale esse sono maturate. L’estratto conto indica gli elementi essenziali in base ai quali è stato effettuato il calcolo delle provvigioni. Entro il medesimo termine le provvigioni liquidate devono essere effettivamente pagate all’agente.

3. L’agente ha diritto di esigere che gli siano fornite tutte le informazioni necessarie per verificare l’importo delle provvigioni liquidate ed in particolare un estratto dei libri contabili.

4. È nullo ogni patto contrario alle disposizioni del presente articolo.

Testo in vigore dal 3 aprile 1999

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 1749 c.c. disciplina gli obblighi del preponente verso l’agente ed è il pendant dell’art. 1746 c.c., che regola quelli dell’agente. La norma nasce dall’esigenza di riequilibrare un rapporto segnato da una forte asimmetria informativa: l’agente promuove gli affari, ma la loro conclusione, esecuzione e fatturazione avvengono nella sfera del preponente, che sola dispone dei dati necessari per calcolare le provvigioni.

Il testo vigente deriva dall’attuazione della direttiva 86/653/CEE: il d.lgs. 10 settembre 1991, n. 303 ha introdotto il diritto dell’agente all’estratto dei libri contabili, e l’art. 4 del d.lgs. 15 febbraio 1999, n. 65 ha dato alla disposizione il testo vigente, che comprende l’obbligo dell’estratto conto trimestrale. L’ultimo comma dichiara nullo ogni patto contrario, sicché la regola è inderogabile in tutte le sue parti.

Contenuto della disposizione

Il primo comma impone al preponente di agire con lealtà e buona fede e ne specifica alcuni doveri:

  • mettere a disposizione dell’agente la documentazione necessaria sui beni o servizi trattati e fornirgli le informazioni utili all’esecuzione del contratto;
  • avvertirlo, entro un termine ragionevole, non appena preveda che il volume delle operazioni sarà notevolmente inferiore a quello che l’agente poteva normalmente attendersi;
  • informarlo, entro un termine ragionevole, dell’accettazione, del rifiuto o della mancata esecuzione degli affari procuratigli.

Il secondo comma obbliga il preponente a consegnare un estratto conto delle provvigioni dovute al più tardi l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre in cui sono maturate, indicando gli elementi essenziali del calcolo; entro lo stesso termine le provvigioni liquidate devono essere pagate. Il terzo comma riconosce all’agente il diritto di esigere tutte le informazioni necessarie per verificare l’importo delle provvigioni, in particolare un estratto dei libri contabili. Il quarto comma dichiara nullo ogni patto contrario.

Profili applicativi

Il nodo pratico è il rapporto tra gli obblighi informativi del preponente e l’onere della prova dell’agente. L’agente che chiede le provvigioni deve provare i fatti costitutivi del suo diritto, cioè gli affari promossi e andati a buon fine, indicando i contratti con elementi idonei a identificarli. L’inadempimento del preponente agli obblighi dell’art. 1749 c.c. non inverte questo onere né fa presumere esatte le somme richieste dall’agente; giustifica però la minore precisione delle allegazioni sul quantum e legittima il giudice a ordinare l’esibizione delle scritture contabili ai sensi dell’art. 210 c.p.c. e a disporre una consulenza tecnica contabile.

Il diritto di accesso alla contabilità ha natura strumentale: serve a far valere diritti determinati o determinabili. L’agente deve quindi indicare le vicende del rapporto che rendono necessaria l’esibizione, a cominciare dall’invio o meno degli estratti conto e dal loro contenuto; la richiesta è inammissibile se meramente esplorativa, ad esempio quando gli estratti sono stati regolarmente inviati e mai contestati. Al contrario, la richiesta non può essere respinta come generica quando è proprio l’inadempimento del preponente a impedire all’agente di quantificare le sue spettanze, specie per le provvigioni indirette sugli affari conclusi direttamente nella zona riservata.

L’obbligo di messa a disposizione è adempiuto anche consentendo all’agente e ai consulenti di consultare la documentazione presso gli archivi del preponente. La mancata ottemperanza all’ordine di esibizione non si risolve automaticamente a danno dell’agente: il giudice deve valutarla come argomento di prova ai sensi dell’art. 116 c.p.c.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione civile, sez. II, 31 marzo 2023, n. 9064: l’inadempimento del preponente agli obblighi informativi non comporta inversione dell’onere della prova né presunzione di corrispondenza tra quanto richiesto e quanto dovuto, ma consente al giudice di ordinare l’esibizione delle scritture contabili e di disporre consulenza tecnica per quantificare il credito.
  • Cassazione civile, sez. II, ord. 12 dicembre 2023, n. 34690: se il preponente non fornisce la documentazione contabile sugli affari conclusi nella zona di esclusiva, l’agente può ottenere l’esibizione ex art. 210 c.p.c. anche per le provvigioni indirette, e l’istanza non può essere respinta come esplorativa quando l’impossibilità di quantificare deriva dall’inadempimento del preponente.
  • Cassazione civile, sez. II, 13 dicembre 2023, n. 34925: la norma attribuisce all’agente un vero diritto di accesso ai libri contabili utili alla liquidazione delle provvigioni; a fronte di allegazioni compiute e di copiosa documentazione, negare la consulenza contabile come esplorativa e poi ritenere la domanda non provata è vizio di motivazione.
  • Cassazione civile, sez. lavoro, ord. 29 marzo 2026, n. 7536: il diritto all’accesso ha natura strumentale ed è riconosciuto proprio per accertare e quantificare le provvigioni, anche indirette; non richiede quindi la previa prova della conclusione diretta di affari nella zona riservata, e l’eventuale prescrizione dei crediti va eccepita nel giudizio sul pagamento.
  • Cassazione civile, sez. lavoro, ord. 26 settembre 2023, n. 27394: l’esibizione presuppone la deduzione di una concreta violazione del diritto all’informazione nel corso del rapporto, come il mancato invio degli estratti conto; è esplorativa la richiesta dell’agente che li ha ricevuti regolarmente senza mai dolersene.
  • Cassazione civile, sez. II, ord. 26 giugno 2023, n. 18140: l’obbligo è adempiuto anche consentendo all’agente e ai consulenti l’accesso agli archivi del preponente, poiché la norma richiede che la documentazione sia messa a disposizione dell’agente.
  • Cassazione civile, sez. lavoro, ord. 23 agosto 2024, n. 23057: gli obblighi informativi possono trovare attuazione anche in sede giudiziale; il giudice non può arrestarsi all’insufficienza delle allegazioni quando l’agente ha fornito elementi identificativi dei contratti e chiesto l’esibizione dei documenti del preponente.

Rapporti con altre norme

L’art. 1749 c.c. è funzionale all’art. 1748 c.c. sulle provvigioni e all’art. 1751 c.c., la cui indennità si calcola sulle provvigioni perdute e sulle retribuzioni riscosse. Gli obblighi di lealtà del preponente sono speculari a quelli dell’agente previsti dall’art. 1746 c.c. e trovano fondamento generale negli artt. 1175 e 1375 c.c. Sul piano processuale rilevano l’art. 210 c.p.c. sull’ordine di esibizione, l’art. 116 c.p.c. sulla valutazione della condotta delle parti e l’art. 2697 c.c. sul riparto dell’onere della prova, temperato dal principio di vicinanza della prova. Il ritardo sistematico nel pagamento delle provvigioni può costituire giusta causa di recesso dell’agente ai sensi dell’art. 1750 c.c., letto con l’art. 2119 c.c.