Art. 1747 c.c. Impedimento dell’agente

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. L’agente che non è in grado di eseguire l’incarico affidatogli deve dare immediato avviso al preponente. In mancanza è obbligato al risarcimento del danno.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.