Art. 1743 c.c. Diritto di esclusiva
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Il preponente non può valersi contemporaneamente di più agenti nella stessa zona e per lo stesso ramo di attività, né l’agente può assumere l’incarico di trattare nella stessa zona e per lo stesso ramo gli affari di più imprese in concorrenza tra loro.