Art. 1742 c.c. Nozione
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Col contratto di agenzia una parte assume stabilmente l’incarico di promuovere, per conto dell’altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata.
2. Il contratto deve essere provato per iscritto. Ciascuna parte ha diritto di ottenere dall’altra un documento dalla stessa sottoscritto che riproduca il contenuto del contratto e delle clausole aggiuntive.
Tale diritto è irrinunciabile.
Note di aggiornamento
Aggiornamento (81)
Il D.Lgs. 10 settembre 1991, n. 303, ha disposto (con l’art. 6, comma 1) che “Le disposizioni del presente decreto si applicano ai contratti già in corso alla data del 1° gennaio 1990, a decorrere dal 1° gennaio 1994”.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 1742 c.c. apre il capo X del titolo III del libro quarto, dedicato al contratto di agenzia (artt. 1742-1753 c.c.), e ne fornisce la nozione. L’agenzia è lo strumento con cui l’impresa organizza la distribuzione dei propri prodotti o servizi senza ricorrere a dipendenti: l’agente, imprenditore o lavoratore autonomo, assume stabilmente l’incarico di promuovere contratti per conto del preponente in una zona determinata, ricevendo come corrispettivo una provvigione.
La disciplina codicistica è stata profondamente rinnovata in attuazione della direttiva 86/653/CEE sugli agenti commerciali indipendenti. Il d.lgs. 10 settembre 1991, n. 303 ha aggiunto il secondo comma, riconoscendo a ciascuna parte il diritto di ottenere dall’altra un documento sottoscritto che riproduca il contenuto del contratto; per espressa previsione dell’art. 6 dello stesso decreto, le nuove regole si applicano ai contratti in corso al 1° gennaio 1990 a decorrere dal 1° gennaio 1994. Il testo vigente prevede inoltre che il contratto deve essere provato per iscritto e qualifica come irrinunciabile il diritto al documento. Accanto alla legge operano gli Accordi economici collettivi (AEC) di settore, che integrano la disciplina in molti aspetti.
Contenuto della disposizione
Gli elementi del tipo sono:
Il secondo comma stabilisce che il contratto deve essere provato per iscritto. Si tratta di forma richiesta a fini di prova (ad probationem) e non di validità: il contratto concluso oralmente è valido, ma la sua esistenza non può essere dimostrata con testimoni o presunzioni, bensì solo con lo scritto, con la confessione o con il giuramento. La prova testimoniale resta ammessa soltanto per dimostrare la perdita incolpevole del documento.
Profili applicativi
Il contenzioso ricorrente riguarda la qualificazione del rapporto, spesso promossa dall’agente per ottenere le indennità di fine rapporto o dalla Fondazione Enasarco per i contributi previdenziali. Il punto di confine è con il procacciamento d’affari, contratto atipico in cui l’intermediario raccoglie ordini in modo occasionale e di propria iniziativa, senza obbligo di promozione stabile. Il giudice non è vincolato dal nome attribuito dalle parti: valuta il contenuto del contratto e il suo concreto svolgimento, considerando durata, periodicità delle fatture, entità del fatturato, istruzioni ricevute, esistenza di una zona. L’esclusiva (art. 1743 c.c.) è elemento naturale ma non essenziale, e la mancata assegnazione formale di una zona non basta a escludere l’agenzia.
La qualificazione ha conseguenze pratiche rilevanti: al procacciatore si applicano in via analogica solo le norme dell’agenzia che non presuppongono la stabilità del rapporto, come quelle sulle provvigioni, mentre restano escluse l’indennità di preavviso, l’indennità suppletiva di clientela e l’indennità di cessazione del rapporto.
Sul piano probatorio, l’agente che non disponga del contratto scritto non può dimostrarne l’esistenza con fatture, estratti conto o comunicazioni che documentano soltanto l’esecuzione delle prestazioni. Il giudice che accerti un rapporto di promozione privo dei requisiti dell’agenzia deve però verificare quali norme siano applicabili alle prestazioni effettivamente rese, senza negare in blocco ogni diritto. Se lo scritto esiste, la prova orale torna ammissibile per interpretarne il contenuto.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
La nozione dell’art. 1742 c.c. è completata dall’art. 1743 c.c. sul diritto di esclusiva, dagli artt. 1746 e 1749 c.c. sugli obblighi rispettivi delle parti, dall’art. 1748 c.c. sulle provvigioni, dagli artt. 1750 e 1751 c.c. sul recesso e sull’indennità di cessazione, dall’art. 1751-bis c.c. sul patto di non concorrenza e dall’art. 1752 c.c. sull’agente con rappresentanza. L’art. 1753 c.c. estende la disciplina agli agenti di assicurazione. Il confine con la mediazione è segnato dall’art. 1754 c.c., che esige l’imparzialità del mediatore. Le controversie relative a rapporti di agenzia a carattere prevalentemente personale seguono il rito del lavoro ai sensi dell’art. 409, n. 3, c.p.c.