Art. 1751 c.c. Indennità in caso di cessazione del rapporto
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. All’atto della cessazione del rapporto, il preponente è tenuto a corrispondere all’agente un’indennità se ricorrono le seguenti condizioni:
l’agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti;
il pagamento di tale indennità sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l’agente perde e che risultano dagli affari con tali clienti.
L’indennità non è dovuta:
quando il preponente risolve il contratto per un’inadempienza imputabile all’agente, la quale, per la sua gravità, non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto;
quando l’agente recede dal contratto, a meno che il recesso sia giustificato da circostanze attribuibili al preponente o da circostanze attribuibili all’agente, quali età, infermità o malattia, per le quali non può più essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione dell’attività;
quando, ai sensi di un accordo con il preponente, l’agente cede ad un terzo i diritti e gli obblighi che ha in virtù del contratto di agenzia.
2. L’importo dell’indennità non può superare una cifra equivalente ad un’indennità annua calcolata sulla base della media annuale delle retribuzioni riscosse dall’agente negli ultimi cinque anni e, se il contratto risale a meno di cinque anni, sulla media del periodo in questione.
3. La concessione dell’indennità non priva comunque l’agente del diritto all’eventuale risarcimento dei danni.
4. L’agente decade dal diritto all’indennità prevista dal presente articolo se, nel termine di un anno dallo scioglimento del rapporto, omette di comunicare al preponente l’intenzione di far valere i propri diritti.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo sono inderogabili a svantaggio dell’agente.
6. L’indennità è dovuta anche se il rapporto cessa per morte dell’agente.
7. (81)
Note di aggiornamento
Aggiornamento (81)
Il D.Lgs. 10 settembre 1991, n. 303, ha disposto (con l’art. 6, comma 1) che “Le disposizioni del presente decreto si applicano ai contratti già in corso alla data del 1° gennaio 1990, a decorrere dal 1° gennaio 1994”.
Ha inoltre disposto (con l’art. 6, comma 2) che “Salvo quanto previsto dal comma 1, le disposizioni di cui all’art. 4 si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1993.”
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 1751 c.c. chiude la disciplina del contratto di agenzia (artt. 1742-1753 c.c.) e regola l’indennità dovuta all’agente al termine del rapporto. La sua funzione è compensare l’agente per l’avviamento commerciale che ha creato o accresciuto e che, dopo la cessazione, continua a produrre vantaggi per il solo preponente: la clientela procurata resta infatti a quest’ultimo, mentre l’agente perde le provvigioni future sugli affari con essa.
Il testo vigente è stato introdotto dall’art. 4 del d.lgs. 10 settembre 1991, n. 303, in attuazione della direttiva 86/653/CEE sugli agenti commerciali indipendenti, ed è stato poi modificato dal d.lgs. 15 febbraio 1999, n. 65, che ha reso cumulativi i requisiti in origine alternativi. La versione anteriore prevedeva un’indennità commisurata alle provvigioni liquidate, dovuta in modo pressoché automatico; quella attuale adotta un modello meritocratico, legato al contributo effettivo dell’agente. Per i contratti in corso al 1° gennaio 1990 la nuova disciplina si applica dal 1° gennaio 1994.
Contenuto della disposizione
L’indennità è dovuta all’atto della cessazione del rapporto quando ricorrono, congiuntamente, due condizioni:
L’indennità non spetta in tre ipotesi: risoluzione del contratto da parte del preponente per inadempimento dell’agente così grave da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto; recesso dell’agente, salvo che sia giustificato da circostanze attribuibili al preponente o da età, infermità o malattia dell’agente; cessione a un terzo, d’accordo con il preponente, della posizione contrattuale.
L’importo non può superare un’annualità calcolata sulla media annua delle retribuzioni riscosse negli ultimi cinque anni o, per rapporti più brevi, nel periodo di durata. L’indennità non esclude il risarcimento dei danni ulteriori ed è dovuta anche in caso di morte dell’agente. L’agente decade dal diritto se non comunica al preponente, entro un anno dallo scioglimento, l’intenzione di farlo valere. Le disposizioni sono inderogabili a svantaggio dell’agente.
Profili applicativi
Il nodo principale è il rapporto con gli Accordi economici collettivi (AEC) di settore, che prevedono indennità calcolate in percentuale sulle provvigioni (indennità di risoluzione del rapporto, suppletiva di clientela, meritocratica). Dopo la sentenza della Corte di giustizia del 23 marzo 2006 (causa C-465/04), richiamata dalla Cassazione, il giudice deve applicare il trattamento che assicura all’agente, in concreto, il risultato migliore: l’indennità collettiva funziona come minimo garantito, ma se ricorrono i presupposti legali va verificato che essa sia equa e, in caso contrario, va integrata. Gli AEC successivi a quello del 1958 si applicano solo se il preponente aderisce alle associazioni stipulanti o vi è un richiamo espresso nel contratto.
Sul piano probatorio, l’onere di dimostrare nuovi clienti, sviluppo degli affari e persistenza dei vantaggi grava sull’agente, temperato dal principio di vicinanza della prova per i dati che solo il preponente possiede. Chi chiede la misura massima deve allegare circostanze ulteriori idonee a personalizzare il quantum. Errore pratico frequente è trascurare il termine annuale di decadenza, che vale anche per le indennità previste dagli AEC: è prudente inviare la comunicazione per iscritto, con mezzo idoneo a provarne la data.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 1742 c.c. definisce il contratto di agenzia; l’art. 1748 c.c. regola le provvigioni e l’art. 1750 c.c. il recesso e il preavviso, la cui indennità sostitutiva si cumula con quella di cessazione. L’art. 1751-bis c.c. prevede un’autonoma indennità, di natura non provvigionale, per il patto di non concorrenza successivo alla cessazione. L’art. 1753 c.c. estende la disciplina agli agenti di assicurazione in quanto compatibile. Le controversie seguono il rito del lavoro ai sensi dell’art. 409, n. 3, c.p.c. La fonte sovraordinata è la direttiva 86/653/CEE, in particolare gli artt. 17 e 19.