Art. 1746 c.c. Obblighi dell’agente

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Nell’esecuzione dell’incarico l’agente deve tutelare gli interessi del preponente e agire con lealtà e buona fede. In particolare, deve adempiere l’incarico affidatogli in conformità delle istruzioni ricevute e fornire al preponente le informazioni riguardanti le condizioni del mercato nella zona assegnatagli, e ogni altra informazione utile per valutare la convenienza dei singoli affari. È nullo ogni patto contrario.

2. Egli deve altresì osservare gli obblighi che incombono al commissionario ad eccezione di quelli di cui all’articolo 1736, in quanto non siano esclusi dalla natura del contratto di agenzia.

3. È vietato il patto che ponga a carico dell’agente una responsabilità, anche solo parziale, per l’inadempimento del terzo.
È però consentito eccezionalmente alle parti di concordare di volta in volta la concessione di una apposita garanzia da parte dell’agente, purché ciò avvenga con riferimento a singoli affari, di particolare natura ed importo, individualmente determinati; l’obbligo di garanzia assunto dall’agente non sia di ammontare più elevato della provvigione che per quell’affare l’agente medesimo avrebbe diritto a percepire; sia previsto per l’agente un apposito corrispettivo.

Testo in vigore dal 2 febbraio 2000

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 1746 c.c. definisce gli obblighi dell’agente nell’esecuzione dell’incarico. La norma si colloca nella disciplina del contratto di agenzia accanto all’art. 1749 c.c., che regola in modo speculare gli obblighi del preponente: entrambe le parti sono tenute ad agire con lealtà e buona fede, perché l’agenzia è un rapporto di collaborazione stabile in cui ciascuna parte dipende dalla correttezza dell’altra.

Il testo vigente è frutto di più interventi. In attuazione della direttiva 86/653/CEE il primo comma è stato riformulato, specificando i doveri di lealtà, di osservanza delle istruzioni e di informazione e sancendo la nullità dei patti contrari. L’art. 28 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 ha poi introdotto il divieto dello star del credere, cioè del patto che addossa all’agente il rischio dell’inadempimento del cliente, ammettendo solo una garanzia eccezionale e limitata. La ratio di quest’ultima regola è evitare che l’agente, parte normalmente più debole, sopporti il rischio d’impresa del preponente.

Contenuto della disposizione

Il primo comma impone all’agente di tutelare gli interessi del preponente e di agire con lealtà e buona fede. In particolare l’agente deve:

  • adempiere l’incarico in conformità alle istruzioni ricevute;
  • fornire al preponente le informazioni sulle condizioni del mercato nella zona assegnata;
  • comunicare ogni altra informazione utile per valutare la convenienza dei singoli affari, comprese quelle sulla solvibilità dei clienti.

Ogni patto contrario è nullo. Il secondo comma estende all’agente gli obblighi del commissionario, esclusi quelli dell’art. 1736 c.c. (che riguarda appunto lo star del credere del commissionario), in quanto compatibili con la natura dell’agenzia.

Il terzo comma vieta il patto che ponga a carico dell’agente una responsabilità, anche solo parziale, per l’inadempimento del terzo. Il quarto comma consente eccezionalmente alle parti di concordare una garanzia dell’agente, ma solo se ricorrono insieme tre condizioni: la garanzia riguarda singoli affari di particolare natura e importo, individualmente determinati; il suo ammontare non supera la provvigione che l’agente percepirebbe per quell’affare; è previsto per l’agente un apposito corrispettivo.

Profili applicativi

Il dovere di lealtà ha contenuto aperto. Ne deriva, anzitutto, un divieto di concorrenza che opera come limite interno al rapporto anche senza apposita clausola: l’agente non può porsi sul mercato come produttore o promotore di beni in diretta concorrenza con quelli che si è obbligato a promuovere. Questo divieto va distinto dal patto di esclusiva (art. 1743 c.c.), che impedisce all’agente di assumere più mandati e che è invece frutto di specifica pattuizione. Il dovere di lealtà non impedisce però all’agente con contratto a tempo indeterminato di cercare un diverso incarico, purché non impieghi mezzi scorretti.

La buona fede impone poi obblighi non espressamente scritti nel contratto, ogni volta che siano necessari a preservare gli interessi del preponente, ad esempio vigilando sui soggetti che, per la posizione rivestita nell’organizzazione dell’agente, gestiscono gli incassi. L’obbligo di informazione, pur strumentale a quello principale di promozione, può assumere tale rilievo che la sua violazione giustifica il recesso per giusta causa.

Quanto allo star del credere, il divieto si applica ai patti stipulati dopo l’entrata in vigore della legge n. 526 del 1999. Il problema pratico è distinguere la garanzia vietata dalle clausole che sanzionano un inadempimento dell’agente: è valida la penale che colpisce la violazione colposa dell’obbligo di informare il preponente sulle condizioni finanziarie del cliente, perché non addossa all’agente il rischio dell’insolvenza in sé, ma il danno derivante dalla sua negligenza. Restano naturalmente esperibili le ordinarie azioni per inadempimento ai sensi dell’art. 1218 c.c.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione civile, sez. lavoro, 16 maggio 2012, n. 7644: il divieto dello star del credere introdotto dall’art. 28 della legge n. 526 del 1999, in mancanza di norma transitoria che ne preveda la retroattività, si applica soltanto ai patti stipulati dopo la sua entrata in vigore o, al più, alle obbligazioni sorte successivamente.
  • Cassazione civile, sez. lavoro, ord. 7 maggio 2026, n. 13177: non viola il divieto dello star del credere la clausola penale che sanziona l’inadempimento dell’obbligo di informare con diligenza il preponente sulle condizioni finanziarie del cliente, perché non impone una garanzia per l’inadempimento del terzo ma colpisce la violazione di un obbligo dell’agente.
  • Cassazione civile, sez. lavoro, ord. 20 aprile 2021, n. 10382: il divieto di concorrenza, riflesso del dovere di buona fede nell’esecuzione del contratto, è limite interno e connaturale all’agenzia, distinto dal patto di esclusiva; non è clausola vessatoria e non richiede la doppia sottoscrizione ai sensi dell’art. 1341 c.c.
  • Cassazione civile, sez. II, ord. 19 ottobre 2022, n. 30853: i principi di correttezza e buona fede, richiamati anche dall’art. 1746 c.c., impongono all’agente obblighi non espressi nel contratto quando necessari a tutelare il preponente; l’assenza di un formale potere di incasso non esclude la responsabilità dell’agente per gli ammanchi resi possibili da soggetti sui quali doveva vigilare.
  • Cassazione civile, sez. lavoro, 10 maggio 2006, n. 10728: il dovere di lealtà non impedisce all’agente con contratto a tempo indeterminato di cercare soluzioni professionali alternative, anche presso un concorrente, se non ricorre a mezzi di per sé scorretti nell’acquisire o nell’eseguire il nuovo incarico.
  • Cassazione civile, sez. lavoro, 19 agosto 1996, n. 7644: l’obbligo di informazione, pur secondario e strumentale, può avere rilievo tale da giustificare la risoluzione del rapporto quando l’omissione possa produrre gravi conseguenze sull’attività del preponente, come nel caso dell’agente che taccia l’attività concorrente avviata dal figlio con la sua clientela.

Rapporti con altre norme

L’art. 1749 c.c. pone a carico del preponente obblighi simmetrici di lealtà e informazione. L’art. 1743 c.c. disciplina il diritto di esclusiva, distinto dal divieto di concorrenza; l’art. 1751-bis c.c. regola il patto di non concorrenza successivo alla cessazione del rapporto. Il rinvio del secondo comma richiama gli artt. 1731-1736 c.c. sulla commissione e, attraverso questi, le norme sul mandato (artt. 1710-1713 c.c., in particolare su diligenza, comunicazioni e rendiconto). La violazione degli obblighi dell’agente si valuta alla luce degli artt. 1175, 1375 e 1218 c.c. e, se grave, può giustificare il recesso per giusta causa del preponente, con esclusione dell’indennità di cessazione ai sensi dell’art. 1751 c.c.