Art. 1746 c.c. Obblighi dell’agente
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Nell’esecuzione dell’incarico l’agente deve tutelare gli interessi del preponente e agire con lealtà e buona fede. In particolare, deve adempiere l’incarico affidatogli in conformità delle istruzioni ricevute e fornire al preponente le informazioni riguardanti le condizioni del mercato nella zona assegnatagli, e ogni altra informazione utile per valutare la convenienza dei singoli affari. È nullo ogni patto contrario.
2. Egli deve altresì osservare gli obblighi che incombono al commissionario ad eccezione di quelli di cui all’articolo 1736, in quanto non siano esclusi dalla natura del contratto di agenzia.
3. È vietato il patto che ponga a carico dell’agente una responsabilità, anche solo parziale, per l’inadempimento del terzo.
È però consentito eccezionalmente alle parti di concordare di volta in volta la concessione di una apposita garanzia da parte dell’agente, purché ciò avvenga con riferimento a singoli affari, di particolare natura ed importo, individualmente determinati; l’obbligo di garanzia assunto dall’agente non sia di ammontare più elevato della provvigione che per quell’affare l’agente medesimo avrebbe diritto a percepire; sia previsto per l’agente un apposito corrispettivo.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 1746 c.c. definisce gli obblighi dell’agente nell’esecuzione dell’incarico. La norma si colloca nella disciplina del contratto di agenzia accanto all’art. 1749 c.c., che regola in modo speculare gli obblighi del preponente: entrambe le parti sono tenute ad agire con lealtà e buona fede, perché l’agenzia è un rapporto di collaborazione stabile in cui ciascuna parte dipende dalla correttezza dell’altra.
Il testo vigente è frutto di più interventi. In attuazione della direttiva 86/653/CEE il primo comma è stato riformulato, specificando i doveri di lealtà, di osservanza delle istruzioni e di informazione e sancendo la nullità dei patti contrari. L’art. 28 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 ha poi introdotto il divieto dello star del credere, cioè del patto che addossa all’agente il rischio dell’inadempimento del cliente, ammettendo solo una garanzia eccezionale e limitata. La ratio di quest’ultima regola è evitare che l’agente, parte normalmente più debole, sopporti il rischio d’impresa del preponente.
Contenuto della disposizione
Il primo comma impone all’agente di tutelare gli interessi del preponente e di agire con lealtà e buona fede. In particolare l’agente deve:
Ogni patto contrario è nullo. Il secondo comma estende all’agente gli obblighi del commissionario, esclusi quelli dell’art. 1736 c.c. (che riguarda appunto lo star del credere del commissionario), in quanto compatibili con la natura dell’agenzia.
Il terzo comma vieta il patto che ponga a carico dell’agente una responsabilità, anche solo parziale, per l’inadempimento del terzo. Il quarto comma consente eccezionalmente alle parti di concordare una garanzia dell’agente, ma solo se ricorrono insieme tre condizioni: la garanzia riguarda singoli affari di particolare natura e importo, individualmente determinati; il suo ammontare non supera la provvigione che l’agente percepirebbe per quell’affare; è previsto per l’agente un apposito corrispettivo.
Profili applicativi
Il dovere di lealtà ha contenuto aperto. Ne deriva, anzitutto, un divieto di concorrenza che opera come limite interno al rapporto anche senza apposita clausola: l’agente non può porsi sul mercato come produttore o promotore di beni in diretta concorrenza con quelli che si è obbligato a promuovere. Questo divieto va distinto dal patto di esclusiva (art. 1743 c.c.), che impedisce all’agente di assumere più mandati e che è invece frutto di specifica pattuizione. Il dovere di lealtà non impedisce però all’agente con contratto a tempo indeterminato di cercare un diverso incarico, purché non impieghi mezzi scorretti.
La buona fede impone poi obblighi non espressamente scritti nel contratto, ogni volta che siano necessari a preservare gli interessi del preponente, ad esempio vigilando sui soggetti che, per la posizione rivestita nell’organizzazione dell’agente, gestiscono gli incassi. L’obbligo di informazione, pur strumentale a quello principale di promozione, può assumere tale rilievo che la sua violazione giustifica il recesso per giusta causa.
Quanto allo star del credere, il divieto si applica ai patti stipulati dopo l’entrata in vigore della legge n. 526 del 1999. Il problema pratico è distinguere la garanzia vietata dalle clausole che sanzionano un inadempimento dell’agente: è valida la penale che colpisce la violazione colposa dell’obbligo di informare il preponente sulle condizioni finanziarie del cliente, perché non addossa all’agente il rischio dell’insolvenza in sé, ma il danno derivante dalla sua negligenza. Restano naturalmente esperibili le ordinarie azioni per inadempimento ai sensi dell’art. 1218 c.c.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 1749 c.c. pone a carico del preponente obblighi simmetrici di lealtà e informazione. L’art. 1743 c.c. disciplina il diritto di esclusiva, distinto dal divieto di concorrenza; l’art. 1751-bis c.c. regola il patto di non concorrenza successivo alla cessazione del rapporto. Il rinvio del secondo comma richiama gli artt. 1731-1736 c.c. sulla commissione e, attraverso questi, le norme sul mandato (artt. 1710-1713 c.c., in particolare su diligenza, comunicazioni e rendiconto). La violazione degli obblighi dell’agente si valuta alla luce degli artt. 1175, 1375 e 1218 c.c. e, se grave, può giustificare il recesso per giusta causa del preponente, con esclusione dell’indennità di cessazione ai sensi dell’art. 1751 c.c.