Art. 1752 c.c. Agente con rappresentanza

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Le disposizioni del presente capo si applicano anche nell’ipotesi in cui all’agente è conferita dal preponente la rappresentanza per la conclusione dei contratti.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

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