Art. 1741 c.c. Spedizioniere vettore

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Lo spedizioniere che con mezzi propri o altrui assume l’esecuzione del trasporto, in tutto o in parte, ha gli obblighi e i diritti del vettore.

2. Nell’ipotesi di perdita o avaria delle cose spedite, si applica l’articolo 1696.

Testo in vigore dal 1° gennaio 2022

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.