Art. 1741 c.c. Spedizioniere vettore
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Lo spedizioniere che con mezzi propri o altrui assume l’esecuzione del trasporto, in tutto o in parte, ha gli obblighi e i diritti del vettore.
2. Nell’ipotesi di perdita o avaria delle cose spedite, si applica l’articolo 1696.