Art. 168 T.U. Postale Prescrizione del credito dei libretti
Testo unico postale e delle telecomunicazioni – D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156
1. Sono prescritti a favore dell’Amministrazione delle poste i crediti dei libretti con il decorso:
a) di un anno, quando non siano superiori a lire cento fra capitale e interessi;
b) di cinque anni, quando non siano superiori a lire mille tra capitale e interessi;
c) di trenta anni, quando si tratti di credito superiore a lire mille tra capitale e interessi.
I detti termini di prescrizione si computano per interi anni solari a decorrere dal primo giorno dell’anno successivo all’ultima operazione o richiesta o diffida da parte dell’interessato.
Per i libretti lasciati in custodia al Ministero, la sola iscrizione degli interessi maturati non è valida ad interrompere il corso della prescrizione.
Per i libretti appartenenti a minori, i detti termini di prescrizione decorrono dal raggiungimento della maggiore età.
29a
Note di aggiornamento
Aggiornamento (29a)
Il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 284 ha disposto (con l’art. 7, comma 3) che “Sono abrogate, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti che stabiliscono nuove caratteristiche dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali, le disposizioni recate dai capi V e VI, titolo I, libro III del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 e relative norme di esecuzione. I rapporti già in essere alla data di entrata in vigore dei medesimi decreti continuano ad essere regolati dalle norme anteriori”.