Art. 157 T.U. Postale Casi di sequestro, pignoramento ed opposizione

Testo unico postale e delle telecomunicazioni – D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156

1. I libretti di risparmio ed i crediti in essi iscritti non sono soggetti a sequestro o pignoramento, salvo che per ordine dell’autorità giudiziaria penale, anche per recupero di spese di giustizia.(25)
Le opposizioni ai rimborsi sono ammesse solamente:
a) da parte dei rappresentanti legali e dei curatori sui libretti intestati ad incapaci, interdetti o inabilitati;
b) da parte di coeredi nei casi di controversia sui diritti a succedere;
c) da parte di ciascuno degli intestatari sui libretti emessi a nome di più persone;
d) da parte dei titolari, i cui libretti si trovino in possesso di altre persone.
L’opposizione deve essere notificata all’ufficio di emissione.
29a

Testo in vigore dal 1° settembre 1999

Note di aggiornamento

Aggiornamento (25)

La Corte Costituzionale, con sentenza 17 - 23 maggio 1995, n. 187 (in G.U. 1a s.s. 31/05/1995, n. 23), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del primo comma del presente articolo.

Aggiornamento (29a)

Il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 284 ha disposto (con l’art. 7, comma 3) che “Sono abrogate, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti che stabiliscono nuove caratteristiche dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali, le disposizioni recate dai capi V e VI, titolo I, libro III del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 e relative norme di esecuzione. I rapporti già in essere alla data di entrata in vigore dei medesimi decreti continuano ad essere regolati dalle norme anteriori”.

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.