Art. 158 T.U. Postale Cessione e pegno di libretti postali nominativi e relativo credito
Testo unico postale e delle telecomunicazioni – D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156
1. Il credito dei libretti nominativi può essere ceduto in tutto o in parte con atto pubblico o con scrittura privata autenticata da notaio.
I libretti possono essere dati anche in pegno.
La cessione ed il pegno debbono essere legalmente notificati all’ufficio di emissione.
29a
Note di aggiornamento
Aggiornamento (29a)
Il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 284 ha disposto (con l’art. 7, comma 3) che “Sono abrogate, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti che stabiliscono nuove caratteristiche dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali, le disposizioni recate dai capi V e VI, titolo I, libro III del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 e relative norme di esecuzione. I rapporti già in essere alla data di entrata in vigore dei medesimi decreti continuano ad essere regolati dalle norme anteriori”.