Art. 146 T.U. Postale Emissione di libretti postali - Apertura di conto
Testo unico postale e delle telecomunicazioni – D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156
1. Gli uffici postali ricevono per conto della Cassa depositi e prestiti somme in deposito a titolo di risparmio, aprendo un conto a favore di persone fisiche o giuridiche e rilasciando alle medesime un apposito libretto, in cui saranno iscritte le somme successivamente depositate, quelle rimborsate e gli interessi maturati.
I commissari della Marina militare, in servizio a bordo delle navi o presso i corpi a terra distaccati in territorio estero, possono essere autorizzati ad eseguire operazioni per conto delle casse postali di risparmio, secondo le norme emanate dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con le amministrazioni interessate.
29a
Note di aggiornamento
Aggiornamento (29a)
Il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 284 ha disposto (con l’art. 7, comma 3) che “Sono abrogate, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti che stabiliscono nuove caratteristiche dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali, le disposizioni recate dai capi V e VI, titolo I, libro III del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 e relative norme di esecuzione. I rapporti già in essere alla data di entrata in vigore dei medesimi decreti continuano ad essere regolati dalle norme anteriori”.