Art. 161 T.U. Postale Rimborsi su libretti nominativi

Testo unico postale e delle telecomunicazioni – D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156

1. I rimborsi non possono essere eseguiti senza l’esibizione dei libretti.
Possono tuttavia ottenersi rimborsi provvisori con le modalità stabilite dal regolamento su libretti nominativi che si trovino in possesso dell’Amministrazione.
29a

Testo in vigore dal 1° settembre 1999

Note di aggiornamento

Aggiornamento (29a)

Il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 284 ha disposto (con l’art. 7, comma 3) che “Sono abrogate, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti che stabiliscono nuove caratteristiche dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali, le disposizioni recate dai capi V e VI, titolo I, libro III del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 e relative norme di esecuzione. I rapporti già in essere alla data di entrata in vigore dei medesimi decreti continuano ad essere regolati dalle norme anteriori”.

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.