Art. 153 T.U. Postale Interesse sui libretti postali di risparmio

Testo unico postale e delle telecomunicazioni – D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156

1. Sulle somme depositate è corrisposto un interesse, il cui saggio è stabilito con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni.
Quando lo esigano le condizioni di mercato, il saggio di interesse può essere modificato anche durante il corso dell’anno.
Le variazioni dei saggi d’interesse hanno effetto dal primo giorno del mese successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del decreto ministeriale, che le determina, sui depositi effettuati e su quelli da effettuarsi dopo la detta pubblicazione.
29a

Testo in vigore dal 1° settembre 1999

Note di aggiornamento

Aggiornamento (29a)

Il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 284 ha disposto (con l’art. 7, comma 3) che “Sono abrogate, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti che stabiliscono nuove caratteristiche dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali, le disposizioni recate dai capi V e VI, titolo I, libro III del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 e relative norme di esecuzione. I rapporti già in essere alla data di entrata in vigore dei medesimi decreti continuano ad essere regolati dalle norme anteriori”.

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.