Art. 154 T.U. Postale Computo degli interessi sul credito risultante nei libretti postali di risparmio

Testo unico postale e delle telecomunicazioni – D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156

1. L’interesse si computa con decorrenza dal 1° o dal 16 di ogni mese.
Per i depositi l’interesse decorre dal primo giorno della quindicina successiva a quella in cui sono stati eseguiti.
Sulle somme rimborsate l’interesse cessa dal primo giorno della quindicina in cui è stato eseguito il rimborso.
Alla fine dell’anno solare l’interesse maturato si aggiunge al capitale versato e diventa fruttifero.
L’interesse è corrisposto sulle somme superiori a lire 100 ed il calcolo viene effettuato con l’arrotondamento per difetto a lire 100.
La somma liquidata è arrotondata a lire 10 sempre per difetto.
29a

Testo in vigore dal 1° settembre 1999

Note di aggiornamento

Aggiornamento (29a)

Il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 284 ha disposto (con l’art. 7, comma 3) che “Sono abrogate, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti che stabiliscono nuove caratteristiche dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali, le disposizioni recate dai capi V e VI, titolo I, libro III del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 e relative norme di esecuzione. I rapporti già in essere alla data di entrata in vigore dei medesimi decreti continuano ad essere regolati dalle norme anteriori”.

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.