Art. 149 T.U. Postale Intestazione dei libretti postali nominativi
Testo unico postale e delle telecomunicazioni – D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156
1. I libretti nominativi debbono contenere tutte le indicazioni necessarie per la identificazione del titolare; se intestati a persone fisiche, oltre l’indicazione del nome e cognome, debbono recare anche quella della data e del luogo di nascita.
È ammessa l’intestazione di un libretto a più persone anche con facoltà all’uno o all’altro intestatario di ottenere rimborsi.
All’intestazione può aggiungersi la dichiarazione di un rappresentante per le sole operazioni di deposito e di rimborso.
I libretti possono essere rilasciati a persone minori, anche senza alcuna dichiarazione di rappresentanza.
29a
Note di aggiornamento
Aggiornamento (29a)
Il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 284 ha disposto (con l’art. 7, comma 3) che “Sono abrogate, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti che stabiliscono nuove caratteristiche dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali, le disposizioni recate dai capi V e VI, titolo I, libro III del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 e relative norme di esecuzione. I rapporti già in essere alla data di entrata in vigore dei medesimi decreti continuano ad essere regolati dalle norme anteriori”.