Art. 150 T.U. Postale Rilascio di una ricevuta per ciascun deposito

Testo unico postale e delle telecomunicazioni – D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156

1. Per ogni deposito eseguito nelle casse di risparmio postali, l’ufficio deve rilasciare al depositante una ricevuta, la cui efficacia è stabilita dall’art. 166.
29a

Testo in vigore dal 1° settembre 1999

Note di aggiornamento

Aggiornamento (29a)

Il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 284 ha disposto (con l’art. 7, comma 3) che “Sono abrogate, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti che stabiliscono nuove caratteristiche dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali, le disposizioni recate dai capi V e VI, titolo I, libro III del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 e relative norme di esecuzione. I rapporti già in essere alla data di entrata in vigore dei medesimi decreti continuano ad essere regolati dalle norme anteriori”.

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.