Art. 167 T.U. Postale Reclamo - Termini
Testo unico postale e delle telecomunicazioni – D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156
1. Si decade dal diritto di presentazione del reclamo per irregolarità o frodi nel servizio dei risparmi ove la richiesta relativa non sia presentata entro due anni dalla data dell’operazione contestata, purché l’irregolarità o la frode siano riconoscibili attraverso l’esame del libretto o della ricevuta di deposito.
Tale termine è aumentato di un anno per gli italiani residenti all’estero.
29a
Note di aggiornamento
Aggiornamento (29a)
Il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 284 ha disposto (con l’art. 7, comma 3) che “Sono abrogate, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti che stabiliscono nuove caratteristiche dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali, le disposizioni recate dai capi V e VI, titolo I, libro III del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 e relative norme di esecuzione. I rapporti già in essere alla data di entrata in vigore dei medesimi decreti continuano ad essere regolati dalle norme anteriori”.