Art. 376 T.U. Edilizia Popolare

Testo unico dell’edilizia popolare ed economica – R.D. 28 aprile 1938, n. 1165

1. Possono essere assegnati in affitto alloggi nelle case dell’Istituto, salvo la particolare destinazione di quelli previsti dall’art. 343 (comma 2°) e dall’art. 364 (ultimo comma):

2. agli impiegati statali di ruolo, agli ufficiali in attività di servizio, agli impiegati della Real Casa e del Magistero Mauriziano, agli impiegati della Camera, dei deputati e del Senato del Regno;

3. agli impiegati degli Enti finanziatori limitatamente ad un sesto del finanziamento rispettivo di ciascuno degli enti stessi;

4. agli impiegati di ruolo del Comitato centrale della Croce Rossa Italiana;

5. al personale di ruolo dell’Amministrazione postale e telegrafica, della Azienda di Stato dei telefoni nei casi previsti dall’art. 341;
agli addetti agli istituto Poligrafico dello Stato provenienti dalla soppressa Officina carte e valori di Torino;

6. agli impiegati di ruolo, dell’Istituto residenti in Roma nel limite massimo del 2 per cento delle costruzioni;

7. ai pensionati civili e militari dello Stato nei soli casi in cui non vi siano richieste da parte degli impiegati delle categorie anzidette.

8. Il personale di ruolo dell’Amministrazione delle ferrovie dello Stato, per il quale esistono provvedimenti speciali, è escluso dall’assegnazione in affitto degli alloggi dell’Istituto.

9. All’assegnazione degli alloggi nelle località di cui all’art. 345 lettere b), c), d) sono applicabili le norme dell’articolo stesso.

Testo in vigore dal 3 agosto 1945

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.