Art. 384 T.U. Edilizia Popolare

Testo unico dell’edilizia popolare ed economica – R.D. 28 aprile 1938, n. 1165

1. I contratti di affitto stipulati dall’Istituto con funzionari dell’Amministrazione delle colonie rimangono in vigore, in deroga al disposto dell’art. 386, lettera a), anche se i funzionari stessi siano trasferiti in colonia.

2. Con l’autorizzazione, caso per caso, del Ministero dell’ Africa Italiana, l’Istituto può stipulare i contratti di affitto anche con funzionari residenti in colonia, i quali intendano di trasferirsi nel Regno o farvisi precedere dalle famiglie, purché gli alloggi assunti in locazione vengano abitati unicamente dai funzionari stessi o dalle loro famiglie.

Testo in vigore dal 20 agosto 1938

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.