Art. 385 T.U. Edilizia Popolare

Testo unico dell’edilizia popolare ed economica – R.D. 28 aprile 1938, n. 1165

1. Alla riscossione dei canoni di affitto si provvede con ritenuta sugli stipendi e qualora, per una qualsiasi ragione, la ritenuta non fosse possibile o sufficiente, l’Istituto procederà a carico dei debitori ai sensi dell’art. 65 (commi 5°, 6° e 7°).

2. In caso poi di mancato pagamento dei canoni di affitto da parte dei conduttori di negozi di proprietà dell’Istituto, questo è autorizzato ad avvalersi, per la riscossione, della procedura prevista dallo art. 32.

Testo in vigore dal 20 agosto 1938

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.