Art. 386 T.U. Edilizia Popolare

Testo unico dell’edilizia popolare ed economica – R.D. 28 aprile 1938, n. 1165

1. Costituiscono motivo di risoluzione dei contratti di affitto:

a) il trasferimento;

b) l’uso irregolare dell’alloggio;

c) la destituzione o le dimissioni dall’impiego;

d) il collocamento a riposo, la cessazione comunque dal servizio attivo del personale militare per gli alloggi di cui agli art. 343 (comma 2°), 345 lett. b) e la morte del locatario.

2. Il regolamento previsto dall’art. 393 determinerà in quali casi e per quale periodo di tempo l’alloggio concesso potrà essere mantenuto dopo il collocamento a riposo del locatario o conservato, in caso di sua morte, in uso alla vedova od ai figli minorenni.

3. La risoluzione dei contratti di locazione è, con ordinanza motivata, dichiarata, secondo i casi, dal Presidente dell’Istituto sentito il Comitato centrale o dai presidenti delle rappresentanze di esso sentiti i rispettivi comitati ovvero dai rappresentanti di cui al 4° comma dell’art. 355. Allo stesso modo si procede in caso di morosità e di abusiva od irregolare occupazione di case o di locali dell’Istituto.

4. Per gli alloggi poi locati a soci del cessato Istituto romano cooperativo, i casi di risoluzione dei contratti sono quelli previsti dallo statuto.

5. Tali ordinanze hanno forza di titolo esecutivo a tutti gli effetti di legge e alla eventuale esecuzione dello sfratto si provvederà in via amministrativa a mezzo del personale stesso dell’Istituto il quale potrà richiedere direttamente l’assistenza della forza pubblica.

Testo in vigore dal 20 agosto 1938

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.