Art. 377 T.U. Edilizia Popolare Chi aspira ad avere un alloggio nelle case dell’Istituto deve presentare domanda a datare dal giorno che sarà stabilito dal Comitato centrale

Testo unico dell’edilizia popolare ed economica – R.D. 28 aprile 1938, n. 1165

1. Gli aspiranti sono prenotati in apposito registro secondo l’ordine di presentazione delle domande.

2. Nessuno può essere iscritto o conservare la iscrizione se non è in possesso dei voluti requisiti per ottenere l’affitto oppure se l’aspirante o il coniuge sia proprietario di casa nel capoluogo del comune di sua residenza od occupi alloggio di cooperativa.

Testo in vigore dal 20 agosto 1938

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.