Art. 377 T.U. Edilizia Popolare Chi aspira ad avere un alloggio nelle case dell’Istituto deve presentare domanda a datare dal giorno che sarà stabilito dal Comitato centrale
Testo unico dell’edilizia popolare ed economica – R.D. 28 aprile 1938, n. 1165
1. Gli aspiranti sono prenotati in apposito registro secondo l’ordine di presentazione delle domande.
2. Nessuno può essere iscritto o conservare la iscrizione se non è in possesso dei voluti requisiti per ottenere l’affitto oppure se l’aspirante o il coniuge sia proprietario di casa nel capoluogo del comune di sua residenza od occupi alloggio di cooperativa.