Art. 382 T.U. Edilizia Popolare

Testo unico dell’edilizia popolare ed economica – R.D. 28 aprile 1938, n. 1165

1. Gli alloggi costruiti per gli ufficiali della Regia marina, di cui all’art. 345 lett. b), sono assegnati dal Comando in capo del Dipartimento militare marittimo di Taranto, dando la preferenza agli ufficiali con prole più numerosa e, a parità, a quelli forniti di minore stipendio, salvo casi eccezionali dipendenti da necessità di servizio. È anche in facoltà del detto Comando di revocare le assegnazioni.

2. Le determinazioni di assegnazione sono comunicate dal Comando predetto all’Intendente di finanza, quale presidente del Comitato provinciale dell’Istituto, per la stipula dei contratti di affitto e per tutte le altre conseguenti formalità.

3. Avverso i provvedimenti di assegnazione e di revoca non sono ammessi ricorsi.

Testo in vigore dal 20 agosto 1938

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.