Art. 381 T.U. Edilizia Popolare
Testo unico dell’edilizia popolare ed economica – R.D. 28 aprile 1938, n. 1165
1. Gli alloggi di cui all’art. 343 (comma 2°) sono concessi in affitto ad ufficiali o sottufficiali del Presidio dai comandi militari di Divisione competenti per territorio cui spetta anche dichiarare la revoca delle concessioni nei casi dell’art. 386.
2. La preferenza in ciascuna delle due categorie dovrà essere data ai gradi meno elevati, agli ufficiali e sottufficiali di nuova destinazione o ai coniugati con prole.
3. Le determinazioni prese dai comandi sono da essi comunicate alle rappresentanze locali dell’Istituto por la stipulazione dei contratti di affitto e per tutto le conseguenti formalità ovvero per ogni altro provvedimento agli effetti del succitato articolo 386.
4. Il canone di affitto mensile da corrispondersi dai locatari sarà determinato con i criteri stabiliti dall’art. 379, comma 2°.