Art. 379 T.U. Edilizia Popolare

Testo unico dell’edilizia popolare ed economica – R.D. 28 aprile 1938, n. 1165

1. Gli alloggi sono dati in affitto mediante contratti a termine, rinnovabili, dalle rappresentanze dell’Istituto o devono essere abitati esclusivamente dal locatario e dalle persone che risultino conviventi e a suo carico.

2. L’importo del canone di affitto di ciascun alloggio sarà costituito dalla rispettiva quota di interessi, dalla quota proporzionale per manutenzione e spese generali, e da quella occorrente alla costituzione di un fondo di garanzia per gli eventuali sfitti, svalutazioni ed altri oneri imprevisti.

3. Le rappresentanze dell’Istituto stabiliscono la misura del canone in base ai criteri sopraindicati e secondo le istruzioni che saranno date dal comitato centrale.

4. I corrispettivi di affitto per le case costruite in una stessa città, in tempi ed a costi diversi devono essere, in massima, perequati tenendo conto delle loro speciali condizioni.

5. Il Regolamento di cui all’art. 393 stabilirà norme relative alla decorrenza ed alla cessazione dei canoni di affitto.

Testo in vigore dal 20 agosto 1938

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.