Art. 375 T.U. Edilizia Popolare

Testo unico dell’edilizia popolare ed economica – R.D. 28 aprile 1938, n. 1165

1. Qualora le rappresentanze dell’Istituto ne facciano richiesta, le aste e le licitazioni per appalti dei lavori possono essere tenute dal Ministero dei lavori pubblici o dalle prefetture a mezzo dei rispettivi uffici contratti, i quali provvederanno anche per la stipulazione dei contratti relativi.

2. Parimenti presso le intendenze di finanza possono essere tenuti gli esperimenti d’incanto e stipulati i contratti per acquisto e vendita di immobili ed ogni altro contratto nell’interesse dell’Istituto.

3. Analogamente per le costruzioni di cui all’art. 343 (secondo comma) le aste e le licitazioni possono essere tenute dal Ministero della guerra a mezzo dei dipendenti uffici territoriali del genio militare.(13)

Testo in vigore dal 18 luglio 1949

Note di aggiornamento

Aggiornamento (13)

La L. 2 luglio 1949, n. 408 ha disposto (con l’art. 8, comma 4) che il presente articolo riprende vigore.

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.