Art. 383 T.U. Edilizia Popolare

Testo unico dell’edilizia popolare ed economica – R.D. 28 aprile 1938, n. 1165

1. Le eventuali perdite per sfitti eccedenti, all’anno, un dodicesimo delle pigioni riflettenti gli alloggi di cui all’art. 382, graveranno sullo stato di previsione della spesa del Ministero della marina.

Testo in vigore dal 20 agosto 1938

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.