Art. 314 T.U. Edilizia Popolare Ai criteri di preferenza enunciati negli articoli 312 e 313 si può derogare soltanto su proposta motivata del Comitato d’esercizio
Testo unico dell’edilizia popolare ed economica – R.D. 28 aprile 1938, n. 1165
1. Resta in ogni caso salvo il diritto preferenziale dei soci di cooperative edilizie ferroviarie nelle ipotesi previste dall’art. 12 del presente testo unico.