Art. 314 T.U. Edilizia Popolare Ai criteri di preferenza enunciati negli articoli 312 e 313 si può derogare soltanto su proposta motivata del Comitato d’esercizio

Testo unico dell’edilizia popolare ed economica – R.D. 28 aprile 1938, n. 1165

1. Resta in ogni caso salvo il diritto preferenziale dei soci di cooperative edilizie ferroviarie nelle ipotesi previste dall’art. 12 del presente testo unico.

Testo in vigore dal 20 agosto 1938

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.