Art. 318 T.U. Edilizia Popolare

Testo unico dell’edilizia popolare ed economica – R.D. 28 aprile 1938, n. 1165

1. Sono a carico del concessionario le riparazioni previste dall’art. 1604 del codice civile nonché quelle cagionate da negligenze o cattivo uso dei locali e l’Amministrazione gliene addebiterà l’importo previo parere del Comitato d’esercizio.

Testo in vigore dal 20 agosto 1938

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.