Art. 313 T.U. Edilizia Popolare

Testo unico dell’edilizia popolare ed economica – R.D. 28 aprile 1938, n. 1165

1. Qualora non vi siano richieste da parte del personale in attività di servizio, gli alloggi disponibili possono essere concessi a pensionati ferroviari; in mancanza di questi, ad impiegati pensionati dello Stato e, subordinatamente, alle categorie d’impiegati nell’ordine seguente:

2. impiegati delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;
impiegati comunali;

3. impiegati provinciali;

4. impiegati di aziende private le quali garantiscano il pagamento dei canoni.

5. In ogni caso la concessione di detti alloggi deve aver luogo secondo l’ordine di data delle domande e con preferenza ai concorrenti meno abbienti, salvo il disposto dell’art. 312 (comma 2°).

Testo in vigore dal 20 agosto 1938

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.